Inutilizzabilità delle intercettazioni e prova di resistenza nel compendio indiziario (Cass. pen. Sez. V n. 32274 del 30.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la parte che eccepisce l’inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte in un procedimento diverso ha l’onere di indicare gli atti specificamente affetti dal vizio e di chiarirne l’incidenza sul complessivo compendio indiziario, sì da poterne inferire la decisività rispetto al provvedimento impugnato; in difetto, il motivo è generico. L’omesso deposito del decreto autorizzativo non ne determina l’inutilizzabilità, poiché l’art. 270, comma 2, cod. proc. pen. richiede come adempimento necessario il solo deposito delle registrazioni e dei verbali delle intercettazioni da utilizzare, non anche del relativo decreto. Il vaglio di prova di resistenza impone di verificare se, espunte le captazioni contestate, il quadro indiziario conservi autonome e autosufficienti fonti di prova.

Il Fatto

Il Tribunale di Palermo, decidendo ex art. 309 cod. proc. pen., rigetta la richiesta di riesame proposta nell’interesse di un indagato avverso l’ordinanza del G.i.p. applicativa della custodia cautelare in carcere. Le imputazioni provvisorie riguardano la partecipazione a un’associazione mafiosa armata, reati in materia di stupefacenti e un’estorsione aggravata.

L’indagato ricorre per cassazione con sei motivi. Il nucleo delle doglianze investe la pretesa invalidità di plurimi decreti di convalida e autorizzazione di intercettazioni, l’utilizzazione di risultati captativi provenienti da procedimenti diversi e la mancata trasmissione dei relativi decreti, dei verbali e delle registrazioni, con conseguente dedotta inutilizzabilità della piattaforma indiziaria e insussistenza della gravità indiziaria.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo dell’art. 270 cod. proc. pen. Rileva che il decreto di convalida contestato non si fonda sulla singola conversazione indicata dalla difesa, ma su una pluralità di elementi indiziari e spunti investigativi richiamati nell’informativa di P.g., sì che l’eccezione di invalidità derivata risulta irrilevante. La ricostruzione della fattispecie associativa, inoltre, non dipende dagli esiti di un solo decreto, traendo origine da plurime fonti intercettive e non.

Quanto alla mancata allegazione del decreto autorizzativo emesso in altro procedimento, la Corte richiama la pronuncia di Sez. Un. n. 17 del 21.06.2000, Primavera e la successiva Sez. I n. 49627 del 14.11.2023, Rv. 285579-02, per affermare che l’omesso deposito del decreto non ne comporta l’inutilizzabilità, neppure dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 137/2023: l’art. 270, comma 2, cod. proc. pen. impone il solo deposito delle registrazioni e dei verbali, non anche del decreto. La mancata trasmissione ai giudici della cautela è cosa diversa dal mancato deposito e non genera alcuna inutilizzabilità.

Sul diverso versante, la Corte ribadisce che l’atto di indagine trasmesso a sostegno della richiesta cautelare, pur con parti omissate a tutela del segreto investigativo, è utilizzabile nei contenuti palesi anche in sede di riesame (Sez. II n. 17118 del 28.02.2017, Caridi, Rv. 269959-01), principio applicabile ai decreti autorizzativi delle intercettazioni. Il Pubblico ministero, nell’esercizio del potere di selezione degli atti, non ha l’obbligo di mettere a disposizione del giudice gli atti di indagine nella loro integralità.

Il passaggio decisivo riguarda l’onere di allegazione. Chi eccepisce l’inutilizzabilità di una prova deve indicare gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne l’incidenza sul compendio già valutato, per poterne inferire la decisività (Sez. Un. n. 23868 del 23.04.2009, Fruci, Rv. 243416). Nel caso di specie il ricorso omette ogni confronto con gli ulteriori elementi acquisiti. Il Tribunale ha valorizzato, oltre alle intercettazioni, appostamenti, immagini di videosorveglianza, esiti di indagini espletate in altri procedimenti e il rinvenimento di un appunto manoscritto recante indicazione di somme corrisposte periodicamente. Ne deriva che, anche accedendo all’assunto difensivo, non verrebbe meno il copioso materiale indiziario, fondato su fonti eterogenee e autosufficienti.

Sul merito delle fattispecie, la Corte conferma il perfezionamento dell’accordo per l’acquisto di stupefacente al raggiungimento del consenso tra le parti, a prescindere da consegna e pagamento (Sez. II n. 30374 del 16.05.2019, Rv. 276981-01), e reputa adeguata la motivazione sull’episodio estorsivo. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e trasmissione della decisione al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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