Intercettazioni in procedimento connesso e motivazione apparente sulle esigenze cautelari (Cass. pen. Sez. II n. 41775 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di utilizzazione delle intercettazioni per un reato diverso da quello per cui furono disposte, la connessione di cui all’art. 270 cod. proc. pen. deve essere valutata con riferimento al reato concretamente accertato attraverso le captazioni e non sulla base di una mera prospettazione astratta o di una possibilità eventuale esistente al momento dell’autorizzazione. È affetta da motivazione apparente, equiparabile alla mancanza di motivazione, l’ordinanza del riesame che affermi in modo assertivo la sussistenza della connessione senza indicare i dati fattuali concreti né l’ipotesi normativa applicabile tra quelle dell’art. 12 cod. proc. pen. Parimenti viziata è la motivazione che desuma il pericolo di reiterazione in modo automatico da un dato fattuale, senza analisi critica della sua attitudine a fondare il giudizio prognostico e senza confronto con le doglianze difensive.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Firenze, in sede di riesame, ha rigettato l’istanza avverso l’ordinanza del GIP che aveva disposto nei suoi confronti la misura coercitiva degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all’art. 416 cod. pen.

Con il primo motivo eccepisce la violazione degli artt. 8 e 16 cod. proc. pen. sulla competenza territoriale, sostenendo la competenza del Tribunale di Napoli. Con il secondo e il quarto motivo deduce l’inutilizzabilità delle intercettazioni, non essendo dimostrata la connessione con il delitto di estorsione. Con il terzo e il quinto motivo censura il difetto di autonoma valutazione e i gravi indizi; con il sesto motivo contesta il pericolo di reiterazione e l’adeguatezza della misura.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è respinto perché aspecifico e manifestamente infondato. La competenza territoriale va determinata con criterio ex ante, sulla base di ciò che si prospetta e non di ciò che si ritiene, facendo riferimento alle linee fattuali della originaria imputazione. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 53390 del 2017, nonché Sez. I n. 36336 del 2015 e Sez. I n. 31335 del 2018. I giudici del riesame hanno motivatamente individuato il reato più grave nell’estorsione aggravata commessa in Prato, con apprezzamenti di fatto non censurabili in legittimità.

Il secondo e il quarto motivo sono accolti. Il ricorrente è sottoposto agli arresti domiciliari esclusivamente per il reato di cui all’art. 416 cod. pen., con esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. La fattispecie contestatagli non è sanzionata con pena superiore nel massimo a cinque anni e non rientra tra i reati per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Le captazioni erano dunque utilizzabili solo se fosse dimostrata la connessione ex art. 12 cod. proc. pen. tra il delitto associativo e l’estorsione aggravata.

Sul punto la motivazione del Tribunale è meramente apparente: si limita ad affermare in modo assertivo la necessità delle intercettazioni per accertare il delitto di estorsione, senza indicare la specifica ipotesi di connessione né le ragioni di fatto e di diritto. La Corte ribadisce il principio di Sez. VI n. 29194 del 2021, secondo cui la connessione va valutata rispetto al reato concretamente accertato. Il vizio di motivazione è radicale, riconducibile a carenza assoluta dell’apparato giustificativo sul punto decisivo (richiamate Sez. II n. 37100 del 2023, Sez. II n. 18404 del 2024, Sez. I n. 11721 del 2025). Il terzo e il quinto motivo restano assorbiti.

Il sesto motivo è fondato. Il pericolo di reiterazione è stato desunto apoditticamente dal solo rilievo che il ricorrente si sarebbe prestato a trasportare denaro, senza valutazione critica della sua attitudine a fondare il giudizio prognostico. Rileva il lasso temporale superiore ai due anni tra le condotte e la misura, che esigeva l’evidenziazione di fattori di bilanciamento (richiamata Sez. V n. 11250 del 2018). Carente è anche la motivazione sulla scelta della misura, affermata in termini generici senza confronto con le alternative difensive. La Corte annulla l’ordinanza e rinvia al Tribunale di Firenze ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *