Reato impossibile e tentativo di rapina: necessaria l’originarietà dell’inesistenza dell’oggetto (Cass. pen. Sez. II n. 32830 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tentativo, gli atti preparatori integrano il tentativo punibile quando, valutati ex ante e in concreto, siano idonei a ledere il bene giuridico tutelato e diretti in modo non equivoco alla consumazione del reato. L’idoneità va accertata con prognosi postuma, tenendo conto di tutte le circostanze conosciute e conoscibili, e non con criterio probabilistico di riuscita. Il reato impossibile per inesistenza dell’oggetto materiale ricorre solo se tale inesistenza è in rerum natura, assoluta e originaria, e dunque anteriore al compimento degli atti idonei; non basta l’assenza temporanea o accidentale dell’oggetto. Nel giudizio di cassazione sui motivi rinunciati in sede di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. opera una preclusione, salvo che sia dedotta l’illegalità della pena inflitta.
Il Fatto
La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato le pene di tre imputati per una rapina aggravata consumata e quattro tentate rapine aggravate ai danni di agenzie bancarie, due delle quali concordate ex art. 599-bis cod. proc. pen. Il difensore aveva proposto ricorso per cassazione con un unico atto, articolato su tre motivi, che investivano l’affermazione di responsabilità, la configurabilità del tentativo e la misura di sicurezza dell’allontanamento dallo Stato.
I ricorrenti sostenevano che le condotte accertate fossero rimaste allo stadio di atti preparatori, privi di offensività, e che per il capo relativo a una delle agenzie il reato fosse impossibile, essendo la filiale bancaria già trasferita prima dell’esecuzione programmata.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto la nozione di idoneità degli atti. L’atto è idoneo quando, valutato ex ante e in concreto con prognosi postuma, risulta tale da ledere, ove portato a compimento, il bene giuridico, indipendentemente dall’insuccesso dovuto a fattori estranei. Non si richiede una probabilità di riuscita, ma la possibilità che alla condotta consegua lo scopo proposto.
Quanto all’univocità, la Corte aderisce alla tesi soggettiva prevalente: l’atto preparatorio rileva quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione. La prova dell’univocità può essere raggiunta aliunde, anche tramite atti preparatori che rivelino l’imminente passaggio alla fase esecutiva. Si richiamano Sez. VI n. 17988 del 2018, Sez. II n. 40702 del 2009 e Sez. II n. 46776 del 2012.
Applicando tali principi, i giudici di merito avevano accertato che gli imputati non solo avevano organizzato ingressi e vie di fuga, ma avevano iniziato a scassinare serrature e a forzare porte, con atti idonei e diretti in modo non equivoco alla rapina. Il tentativo è quindi manifestamente infondato quanto alla sua contestazione generale.
Diverso è il profilo del reato impossibile per il capo relativo all’agenzia trasferita. La Corte sottolinea che l’art. 49, secondo comma, cod. pen. richiede un’inesistenza dell’oggetto in rerum natura, assoluta e originaria, anteriore al compimento degli atti. Il trasferimento della filiale rileva solo se già avvenuto quando gli imputati compirono gli atti idonei: solo allora manca ogni possibilità di offesa. Su questo punto la Corte d’appello aveva omesso ogni motivazione, avendo solo riportato la doglianza nel riepilogo dei motivi. Ne deriva l’annullamento con rinvio.
Infine, quanto alla misura di sicurezza, la Corte rileva che il giudizio di pericolosità si era basato anche sul capo annullato e che, trattandosi di cittadino dell’Unione, occorreva accertare le rigide condizioni poste dalla direttiva 2004/38/CE, recepita con il d.lgs. n. 30 del 2007, richiamandosi Sez. I n. 23399 del 2020. La sentenza è annullata limitatamente al capo anzidetto e alla misura, con effetto estensivo ai coimputati ai sensi dell’art. 587, comma 1, cod. proc. pen.; i ricorsi dei due concordatari sono nel resto inammissibili.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.