Confisca per equivalente e sequestro nei confronti dell’amministratore di società beneficiaria (Cass. pen. Sez. VI n. 33382 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato di malversazione di finanziamenti pubblici, il provvedimento del giudice può limitarsi a determinare il valore del profitto, rimettendo alla fase esecutiva — demandata al pubblico ministero, poi al giudice dell’esecuzione e, se del caso, al ricorso ex art. 666, comma 6, cod. proc. pen. — sia l’individuazione specifica dei beni da apprendere sia la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato. La confisca per equivalente, di natura sanzionatoria, non è applicabile a un terzo diverso dall’autore del reato; pertanto il sequestro dei beni dell’amministratore è legittimo solo in via sussidiaria, ove non si reperiscano le somme presso l’ente beneficiario del profitto. In tema di provvedimenti cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen., non potendosi sindacare la motivazione salvo che essa sia del tutto mancante.
Il Fatto
Il Tribunale di Pescara, in funzione di giudice del riesame ex art. 324 cod. proc. pen., ha confermato il decreto con cui il G.I.P. dello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, di somme e beni dell’amministratore di una società per il reato di cui all’art. 316-bis cod. pen., fino alla concorrenza di un importo corrispondente alla parte di finanziamento pubblico ritenuta distratta, in via sussidiaria rispetto al patrimonio della società beneficiaria.
La società aveva ottenuto un finanziamento con fondi comunitari legati al P.N.R.R., percependo una prima tranche; secondo l’accusa, non aveva destinato interamente le somme alle finalità del progetto, rendicontando spese coerenti solo per una frazione dell’importo. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del riesame deducendo, con il primo motivo, la violazione di legge sul fumus commissi delicti e, con il secondo, l’omessa verifica delle condizioni di esecuzione del sequestro e della capienza patrimoniale della società.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla regola processuale che delimita il sindacato di legittimità: nei provvedimenti cautelari reali il ricorso è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen., comprensiva dei vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 25932 del 29.05.2008.
Sul primo motivo, la Corte rileva che l’ordinanza impugnata è ampiamente motivata. Il Tribunale ha respinto la tesi del mero errore di rendicontazione, valorizzando il trasferimento dei fondi dal conto dedicato ad altro conto aziendale, la genericità delle descrizioni delle prestazioni fatturate, la rendicontazione parziale riferita alle sole spese del conto dedicato e la produzione tardiva delle fatture di spesa generiche. La Corte condivide la conclusione: la violazione dell’obbligo di impiegare il solo conto dedicato e l’omessa rendicontazione costituiscono indizi gravi della mancata destinazione delle somme alle finalità ammesse.
Quanto alla dedotta contraddittorietà per aver incluso alcune fatture (quelle del fornitore di servizi pubblicitari) tra le spese compatibili, la Corte la ritiene infondata: la differenziazione si giustifica perché tali fatture, pur generiche, risultano pagate con il conto dedicato. La malversazione è stata quindi delimitata alle spese operate dopo il trasferimento dei fondi e non rendicontate.
Sul secondo motivo, la Corte ricorda che il profitto del reato è confiscabile anche nei confronti di soggetti diversi dall’autore, se beneficiari e non “persone estranee”, ai sensi dell’art. 240 cod. pen. Se le somme non si reperiscono presso l’ente beneficiario, è consentita la confisca per equivalente nei confronti dell’amministratore ex art. 322-ter cod. pen., non applicabile al terzo. Nel caso concreto il sequestro è stato disposto in via sussidiaria, subordinatamente al mancato rinvenimento del denaro nella società.
La Corte ribadisce poi il consolidato orientamento secondo cui la verifica della capienza patrimoniale della società è rimessa alla fase esecutiva, affidata al pubblico ministero e al giudice dell’esecuzione (cfr. Sez. III n. 17087 del 15.03.2019, Sez. VI n. 53832 del 25.10.2017, Sez. II n. 24785 del 12.05.2015, Sez. III n. 37848 del 07.05.2014; Sez. VI n. 16170 del 02.04.2014). Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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