Particolare tenuità del fatto e condotta susseguente al reato ambientale (Cass. pen. Sez. III n. 33653 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., il giudice è tenuto a una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo. Nel giudizio sulla tenuità rileva anche la condotta susseguente al reato, che il giudice deve valutare unitamente alle circostanze del fatto. È pertanto affetta da deficit motivazionale la sentenza che neghi la speciale causa di non punibilità fondandosi su formule di stile relative alle modalità del fatto e all’entità potenziale delle emissioni, omettendo ogni considerazione della condotta post factum del contravventore, quale la tempestiva ottemperanza alle prescrizioni e la regolarizzazione dell’impianto.
Il Fatto
Il Tribunale di Trapani aveva dichiarato il legale rappresentante di una società operante nella lavorazione dei marmi colpevole del reato di cui all’art. 279, d. lgs. n. 152 del 2006, per aver apportato, in assenza della prescritta autorizzazione, modifiche sostanziali all’impianto, consistenti nell’installazione di un ulteriore forno di asciugatura per la resinatura delle lastre, con incremento quantitativo e qualitativo delle emissioni. La pena era stata fissata in 2.000,00 euro di ammenda.
Avverso la sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: la violazione di legge in relazione agli artt. 133, primo comma, cod. pen. e 131-bis cod. pen., per la mancata applicazione della speciale causa di non punibilità. La difesa censurava la motivazione del Tribunale, che si era limitata a formule di stile sul danno potenziale, senza valutare la condotta successiva alla commissione del fatto, caratterizzata dall’installazione di nuovi filtri a carboni attivi e dall’attivazione per la regolarizzazione della posizione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto ribadito, richiamando la più autorevole composizione, che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta. Il parametro di riferimento resta l’art. 133, primo comma, cod. pen., che impone di considerare le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile e l’entità del danno o del pericolo, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 13681 del 2016.
Nel caso di specie, il Tribunale aveva negato la tenuità fondandosi su due soli profili: le modalità di realizzazione del fatto e l’entità dell’aumento delle immissioni inquinanti potenzialmente realizzato. Tale motivazione, secondo la Corte, non segue i criteri esegetici più volte indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Accertata la materialità del fatto, non contestata dalla difesa, il giudice di legittimità ha ritenuto che occorresse verificare se il fatto potesse qualificarsi di particolare tenuità. Al riguardo, si è premessa l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., come novellato dal d.lgs. n. 150 del 2022, anche ai fatti antecedenti al 30 dicembre 2022, in linea con Sez. 1 n. 30515 del 2023.
La Corte ha quindi valorizzato il comportamento complessivo del contravventore, che, subito dopo l’accertamento, si era prontamente attivato per concludere l’iter procedimentale sfociato, pochi mesi dopo, nel rilascio dell’autorizzazione unica ambientale. Il comportamento susseguente al reato, secondo il Collegio, avrebbe meritato di essere valutato, mentre di esso non vi è traccia nella motivazione impugnata. Il ragionamento è rafforzato a contrario dalla giurisprudenza che esclude la tenuità quando le prescrizioni impartite non siano state ottemperate, secondo Sez. 3 n. 32962 del 2023.
L’intervenuta tempestiva ottemperanza alle prescrizioni è stata qualificata come elemento fondamentale, idoneo a incidere sul giudizio complessivo dell’entità dell’offesa. La sentenza è stata pertanto annullata con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale in diversa composizione personale. La Corte ha precisato che, in caso di annullamento con rinvio limitato, il giudice non potrà dichiarare l’estinzione per sopravvenuta prescrizione rispetto ai reati commessi dopo il 1 gennaio 2020, come quello in esame, per i quali opera la causa di improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del procedimento ex art. 344-bis cod. proc. pen., in linea con Sez. 3 n. 24326 del 2024.
Nota della Redazione
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