Prescrizione della sottrazione fraudolenta decorre dall’ultimo atto fraudolento (Cass. pen. Sez. III n. 34193 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, è reato di pericolo, eventualmente permanente, che si perfeziona con il compimento dell’atto fraudolento finalizzato a eludere le pretese dell’erario. I termini di prescrizione decorrono dal compimento dell’ultimo atto idoneo a mettere a repentaglio le ragioni esecutive del fisco, e non dalla notificazione delle cartelle esattoriali. Il reato concorre con quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, non operando l’art. 15 cod. pen. per la diversità del bene giuridico tutelato, della natura delle fattispecie e dell’elemento soggettivo. La sola condotta di occultamento o distruzione della documentazione contabile integra il diverso reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 e non quello di sottrazione fraudolenta.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 7 novembre 2024, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte con riferimento alle cartelle notificate fino al 10 aprile 2017, rideterminando la pena per le residue condotte relative alle cartelle notificate il 21 gennaio 2018 e il 14 febbraio 2018, e riducendo la confisca per equivalente.
Il ricorrente ha impugnato tale pronuncia lamentando, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 157 e 161 cod. pen. e dell’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000: il termine massimo di prescrizione doveva decorrere dall’ultimo atto fraudolento, posto in essere entro il 2015, e non dalla data di notificazione delle cartelle.
La Motivazione della Corte
La Sezione III accoglie il ricorso muovendo dalla natura del reato. La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è fattispecie di pericolo, eventualmente permanente: si perfeziona con il compimento della condotta finalizzata a eludere le pretese del fisco e la consumazione si protrae finché siano posti in essere ulteriori atti simulati o fraudolenti. Ne deriva che i termini di prescrizione decorrono dal compimento dell’ultimo atto idoneo a mettere a repentaglio le ragioni esecutive dell’erario, come affermato dalle precedenti pronunce richiamate (Sez. III n. 8659 del 2023; Sez. III n. 28457 del 2021; Sez. III n. 37415 del 2012; Sez. III n. 36290 del 2011).
La Corte ribadisce inoltre che il reato fiscale può concorrere con la bancarotta fraudolenta per distrazione, non ricorrendo l’identità di materia richiesta dall’art. 15 cod. pen., per la diversità del bene giuridico protetto, della natura delle fattispecie e dell’elemento soggettivo (Sez. II n. 1810 del 2024; Sez. V n. 35591 del 2017; Sez. III n. 3539 del 2015).
Nel caso concreto, le condotte di sottrazione di beni sociali all’esecuzione esattoriale risultano realizzate tra il 2012 e il 2015. Rispetto a esse, alla pronuncia della sentenza impugnata, era certamente decorso il termine massimo di prescrizione di sette anni e mezzo. Le ulteriori condotte — tenuta della contabilità in modo tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del volume d’affari, con omessa consegna al curatore di scritture contabili e libri obbligatori — non consentono di configurare il reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, che richiede il compimento di un atto di disposizione patrimoniale connotato da fraudolenza e dalla finalità di sottrarre il bene al soddisfacimento delle ragioni erariali (Sez. III n. 46975 del 2018). Il solo occultamento della documentazione integra il diverso reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000.
È dunque errata l’individuazione del momento consumativo in concomitanza con la notificazione delle cartelle esattoriali. La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il residuo reato è estinto per prescrizione, revoca la confisca per equivalente del profitto e dichiara la reviviscenza delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, con la quale era stata ravvisata la continuazione.
Nota della Redazione
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