Abbandono di rifiuti da titolari di imprese e successione delle norme sanzionatorie (Cass. pen. Sez. III n. 36984 del 21.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’abrogazione dell’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, intervenuta con la novella dell’agosto 2025, non incide sui fatti anteriori, che restano disciplinati dalla norma vigente al momento della condotta. La contravvenzione di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da parte dei titolari di imprese e dei responsabili di enti si poneva in rapporto di specialità, ex art. 15 cod. pen., rispetto alla fattispecie comune. In materia ambientale i titolari e i responsabili di enti e imprese rispondono non solo a titolo commissivo, ma anche sotto il profilo dell’omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti che abbiano realizzato la condotta di abbandono. Il travisamento della prova è deducibile solo se la difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice è evidente e manifesta, non quando si traduce in mera non condivisione della valutazione probatoria.

Il Fatto

Il Tribunale di Potenza condannava tre imputati per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 256, comma 1, lett. a), comma 2, d.lgs. n. 152/2006, per avere abbandonato o depositato in modo incontrollato rifiuti speciali non pericolosi. Due ricorrenti erano legali rappresentanti e soci della società titolare delle attività site in prossimità dell’area di deposito; il terzo era indicato come esecutore materiale, addetto alla logistica dei mezzi.

Proponevano ricorso per cassazione quattro motivi: indeterminatezza del capo di imputazione; motivazione apparente e travisamento delle risultanze istruttorie; responsabilità fondata sulla sola qualifica soggettiva; esclusione illogica della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile per tardività dell’eccezione, mai sollevata prima del ricorso. La Corte rileva inoltre che la denuncia di un soggetto presente ai fatti, acquisita con il consenso delle parti, non risulta in alcun modo contrastata.

Quanto al secondo motivo, i giudici di legittimità ribadiscono che il travisamento della prova richiede una deduzione con oggetto definito e inopinabile, idonea a evidenziare una difformità palese e non controvertibile, apprezzabile ictu oculi e decisiva nella valutazione globale (Sez. V n. 8188 del 2018; Sez. II n. 7667 del 2015). La difesa si era invece limitata a reputare insufficienti le prove e a non trascriverle integralmente, violando il principio di autosufficienza (Sez. II n. 20677 del 2017). I motivi sono inoltre privi di correlazione con le ragioni della decisione (Sez. V n. 28011 del 2013; Sez. II n. 11951 del 2014).

Il terzo motivo, sul ruolo dei rappresentanti legali, è confutato in modo generico. La sentenza impugnata valorizza il ruolo rappresentativo, la vicenda amministrativa della società, il mancato ottenimento dell’autorizzazione per la via di accesso e l’ubicazione dei materiali. La Corte richiama il principio secondo cui risponde del reato contravvenzionale anche il rappresentante di diritto che abbia colposamente omesso il controllo sull’attività dell’esecutore materiale (Sez. III n. 42236 del 2023; Sez. III n. 25313 del 2015; Sez. III n. 40530 del 2014), parametro valutabile alla luce dell’art. 6 d.lgs. n. 231/2001.

Sull’abrogazione del comma 2, la Corte precisa che essa è successiva ai fatti, risalenti al 2021, e che la condotta dei titolari d’impresa è oggi riconducibile all’art. 255 d.lgs. n. 152/2006, come novellato. Il quarto motivo è infondato: la compromissione dell’area pubblica, su circa dieci metri quadri, rende non illogica l’esclusione della tenuità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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