Estorsione aggravata per recupero coattivo di manodopera stornata (Cass. pen. Sez. II n. 34477 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La condotta di chi, con violenza e minaccia, costringe i lavoratori neo-assunti da altra impresa a rassegnare le dimissioni e il nuovo datore a prenderne atto integra il delitto di estorsione, non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, quando la pretesa di reintegrazione dei dipendenti non sia azionabile in giudizio. Ai fini della fattispecie dell’art. 629 cod. pen., l’ingiusto profitto prescinde dal requisito della patrimonialità, rilevando qualsiasi vantaggio, anche non economico, perseguito con strumento antigiuridico, mentre il “danno altrui” comprende ogni pregiudizio suscettibile di incidere negativamente sul patrimonio della persona offesa. Il cd. storno di dipendenti non è configurabile ove l’imprenditore recluti lavoratori che abbiano posto fine al rapporto precedente, non essendo vincolato agli accordi inerenti a quel rapporto.

Il Fatto

La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 21.2.2025, ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Padova che, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato gli imputati colpevoli di estorsione aggravata, condannandoli ciascuno alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa. I difensori degli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione, errata applicazione dell’art. 629 cod. pen. e mancata riqualificazione dei fatti ai sensi degli artt. 393, 610, 582 e 56-629 cod. pen., oltre a un’eccezione di prescrizione.

La vicenda riguarda l’aggressione avvenuta presso lo stabilimento della società datrice di lavoro neo-assuntrice: alcuni soggetti, legati alla cooperativa che aveva in precedenza impiegato gli operai, pretendevano le immediate dimissioni dei lavoratori stornati.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la qualificazione giuridica dei fatti. Richiamando Sez. U. n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo), i giudici di legittimità ribadiscono che, per l’integrazione dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa coltivata dall’agente deve corrispondere esattamente all’oggetto della tutela apprestata dall’ordinamento e non risultare in alcun modo più ampia. Nella specie, la richiesta di vedersi “restituiti” i dipendenti che avevano lasciato il precedente posto di lavoro non è istanza azionabile in giudizio, né surrogabile dalle azioni inibitoria e risarcitoria previste per la concorrenza sleale.

La Corte richiama quindi Cass. civ. Sez. 1 n. 14944 del 28/05/2024 e n. 9386 del 08/06/2012, secondo cui il cd. storno vietato di dipendenti non ricorre ove l’imprenditore avvii una collaborazione con il prestatore d’opera che abbia posto fine al precedente rapporto, disattendendo il preavviso o il patto di non concorrenza: chi recluta il lavoratore dimissionario non è vincolato agli accordi del rapporto precedente.

Sul nesso causale e sull’efficacia costrittiva delle minacce, la Corte ritiene aspecifiche le doglianze difensive, che reiterano rilievi già scrutinati e disattesi dai giudici di merito con motivazione priva di criticità. Le modalità dell’aggressione, ricostruite sulla base delle dichiarazioni testimoniali, danno conto della piena partecipazione di tutti gli imputati alla condotta violenta e minatoria, finalizzata al “recupero” coattivo del personale, smentendo la funzione di “pacieri” accreditata in appello.

Quanto agli elementi dell’ingiusto profitto e dell’altrui danno, la Corte osserva che le difese errano nell’individuare nella sola società neo-assuntrice la parte offesa: vittime delle condotte sono stati anche i lavoratori, costretti alle dimissioni e alla rinuncia a un rapporto a condizioni di maggior favore, nonché il nuovo datore, rimasto privo di manodopera indispensabile. Richiamando Sez. 2 n. 51074 del 12/09/2023 (Gagliotti) e Sez. U. n. 41570 del 25/05/2023, si afferma che, se il “danno altrui” deve concretizzarsi in un effettivo pregiudizio patrimoniale, l’ingiusto profitto prescinde dalla patrimonialità, rilevando qualsiasi vantaggio, anche non economico.

I motivi che censurano la mancata riqualificazione ai sensi degli artt. 610, 582 e 56-629 cod. pen. sono dichiarati preclusi per mancata devoluzione in appello e comunque manifestamente infondati, risultando logicamente incompatibili con la valutazione della sussistenza degli estremi dell’estorsione. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con le conseguenti statuizioni ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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