Riesame cautelare e ricorso per cassazione: inammissibile la pedissequa riproposizione dei motivi (Cass. pen. Sez. II n. 34665 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di riesame cautelare che si risolva nella pedissequa riproduzione dei motivi già dedotti davanti al tribunale della libertà, motivatamente esaminati e disattesi. I motivi così prospettati sono non specifici ma solo apparenti, perché non assolvono la funzione di critica puntuale del provvedimento impugnato e sollecitano una rivalutazione del compendio indiziario preclusa al giudice di legittimità. Spetta al giudice di merito verificare in termini sostanziali la veste del dichiarante, prescindendo da indici formali come l’iscrizione nel registro delle notizie di reato, e il relativo accertamento, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità. La inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza le garanzie difensive opera per gli effetti contra se, non per quelli erga alios. Ne consegue che il ricorso per cassazione deve muovere dalla motivazione del provvedimento censurato e, in caso di travisamento della prova, indicare e allegare gli atti processuali in contrasto con essa.

Il Fatto

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale per il riesame di Catanzaro ha confermato il provvedimento coercitivo emesso dal giudice per le indagini preliminari, con cui all’indagato era stata applicata la custodia in carcere per l’incolpazione provvisoria di partecipazione a un’associazione per delinquere finalizzata a delitti contro il patrimonio e di concorso in una rapina consumata. Il Tribunale ha rigettato l’istanza proposta ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., confermando il quadro di gravità indiziaria e la concretezza del pericolo di reiterazione.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona informata dei fatti, che a suo avviso doveva ritenersi indagata sin dal primo contatto con gli investigatori, nonché la violazione della norma incriminatrice per assenza di argomenti indiziari specifici sul suo ruolo associativo.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per assoluto deficit di specificità rispetto alle diffuse e logiche argomentazioni del Tribunale in tema di apprezzamento della gravità indiziaria. Il Collegio rileva innanzitutto che il ricorrente non censura in alcun modo il quadro indiziario ritenuto in sede genetica e poi confermato quanto alla rapina aggravata.

Sul primo motivo, il Tribunale aveva rigettato l’eccezione di inutilizzabilità ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen. osservando che la qualità di teste o coindagato va apprezzata dal giudice di merito, con sottrazione al sindacato di legittimità se l’accertamento è congruamente motivato, richiamando Sez. U. n. 15208 del 25.02.2010, Mills, Sez. U. n. 23868 del 23.04.2009, Fruci e, più di recente, Sez. II n. 35153 del 11.05.2022, Gangemi. Il Tribunale ha inoltre affermato che la sanzione processuale della inutilizzabilità è diretta agli effetti contra se delle dichiarazioni non assistite da garanzie, non a quelli erga alios, e ha spiegato che al momento dell’audizione non sussisteva alcun quadro indiziario serio a carico della dichiarante.

La Corte ribadisce che è inammissibile il ricorso fondato su motivi che ripetono quelli già dedotti davanti al giudice del merito, motivatamente esaminati e disattesi, dovendosi considerare non specifici ma soltanto apparenti, richiamando Sez. V n. 11933 del 27.01.2005, Sez. V n. 39498 del 25.06.2021, Tommasi e la necessità di esposizione delle ragioni ex art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Le censure sollecitano una nuova valutazione delle emergenze procedimentali, preclusa alla Corte di legittimità.

Il secondo motivo è parimenti generico, perché si limita a riproporre le argomentazioni già respinte dal giudice della revisione senza confrontarsi con le specifiche ragioni della motivazione, difettando della necessaria correlazione con il provvedimento impugnato; la Corte richiama Sez. V n. 28011 del 15.02.2013, Sammarco e Sez. II n. 11951 del 29.01.2014, Lavorato. Il ricorso per cassazione non può essere chiamato a valutare direttamente le circostanze di fatto emerse nelle indagini e, in caso di travisamento della prova, il ricorrente deve allegare gli atti nel loro testo integrale, nel rispetto del principio di autosufficienza. Da qui l’inammissibilità, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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