Nomina del difensore di fiducia indice di conoscenza del processo (Cass. pen. Sez. II n. 34659 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La nomina di un difensore di fiducia costituisce indice presuntivo di effettiva conoscenza della pendenza del processo e legittima la celebrazione in assenza dell’imputato, ai sensi dell’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. Tale presunzione è di natura relativa e può essere vinta dall’imputato mediante l’allegazione di circostanze di fatto, concrete e suscettibili di verifica processuale, idonee a dimostrare che, nonostante la nomina fiduciaria, egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che tale ignoranza non sia dipesa da colpevole disinteresse. L’elezione di domicilio presso il difensore conserva il proprio valore finché non sia espressamente revocata nelle forme prescritte, senza che la revoca o la rinuncia al mandato ne comportino automaticamente il venir meno.

Il Fatto

La Corte d’appello di Venezia aveva rigettato l’istanza di rescissione del giudicato proposta dal condannato avverso una sentenza di condanna, ritenendo che la mancata conoscenza del processo fosse dipesa da un suo colpevole disinteresse. Il collegio aveva valorizzato la nomina di un difensore di fiducia che aveva partecipato al processo, escludendo rilievo alla rinuncia al mandato intervenuta dopo lo svolgimento di due udienze dibattimentali.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo l’illegittimità del provvedimento. Si allegava, in particolare, che la dichiarazione di non accettazione dell’elezione di domicilio era stata inoltrata dal primo difensore, che il processo era proseguito con un altro difensore di fiducia presso il quale non era stata eletta alcuna domiciliazione, che l’istante non aveva ricevuto personalmente alcun atto e che il secondo difensore aveva rinunciato al mandato prima di un’udienza, con successiva assistenza di un difensore di ufficio.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso, riaffermando un principio già consolidato nella giurisprudenza di legittimità. La nomina di un difensore di fiducia esprime la chiara volontà di affidare la propria difesa tecnica a un professionista e manifesta, al tempo stesso, la consapevolezza della pendenza del processo e la volontà di prendervi parte.

La Corte ha richiamato Sez. III n. 14577 del 2023 e Sez. VI n. 46795 del 2023, secondo cui la nomina fiduciaria costituisce indice di conoscenza del processo, salva la possibilità per il condannato di allegare circostanze contrarie. Si è precisato che la nomina di fiducia, a differenza di quella d’ufficio, presuppone un rapporto di reale conoscenza e collaborazione tra assistito e difensore, ragionevolmente incompatibile con l’asserita ignoranza della pendenza del processo.

Tale presunzione è però relativa. L’imputato può vincerla allegando elementi di segno contrario, idonei a indicare con chiarezza e persuasività che egli ignorava la progressione del processo. Sul punto la Corte ha richiamato Sez. V n. 7428 del 2025, che ha chiarito come gravi sull’imputato un onere di allegazione il quale, pur non coincidendo con l’onere della prova, deve offrire un principio di prova utile a rendere credibile la mancata conoscenza incolpevole.

Nel caso concreto, il ricorrente aveva ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio presso il domicilio consapevolmente eletto presso il primo difensore, notifica la cui legittimità non era stata contestata. Il processo era poi proseguito con la partecipazione di un secondo difensore di fiducia, che aveva rinunciato al mandato solo dopo lo svolgimento di alcune udienze. Il collegio ha quindi riaffermato, richiamando Sez. VI n. 41720 del 2006, che l’elezione di domicilio conserva valore finché non sia espressamente revocata e che la revoca del mandato o la sostituzione del difensore non ne comportano la revoca.

All’inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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