Diffamazione aggravata, prescrizione e accertamento della responsabilità civile (Cass. pen. Sez. V n. 35812 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, il giudice non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva adottando le conseguenti statuizioni civili. Stante la presenza della parte civile, egli è tenuto, a norma dell’art. 578 cod. proc. pen., a valutare — anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie — la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito, secondo il canone dell’art. 530, commi 1 e 2, cod. proc. pen. In tema di diffamazione, l’esimente del diritto di critica postula forma espositiva corretta e continente, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione, che non trasmodi in aggressione gratuita dell’altrui reputazione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 7 febbraio 2025, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per i reati di cui agli artt. 595, comma 3, cod. pen. e art. 13 legge n. 47 del 1948, estinti per intervenuta prescrizione, confermando nel resto la condanna di primo grado e le statuizioni civili in favore della parte civile.

Il Tribunale aveva ritenuto l’imputato responsabile di diffamazione aggravata per la pubblicazione su un quotidiano di due articoli riproducenti il contenuto di un esposto a sua firma, diretto a organi comunali, con cui si lamentava la mancata azione disciplinare verso il comandante della Polizia locale e l’illegittimità della delibera di passaggio di ruolo del medesimo. La Corte territoriale, pur accertata la prescrizione, aveva respinto la tesi dell’estraneità ai fatti e escluso l’esimente del diritto di critica per superamento del limite di continenza. Ricorre per cassazione il difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal profilo preliminare: la sentenza impugnata si è pronunciata, a margine della declaratoria estintiva, anche sugli interessi civili, a norma dell’art. 578 cod. proc. pen. Il Supremo Collegio richiama il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 36208 del 28/03/2024 (sentenza Calpitano), secondo cui la presenza della parte civile impone di valutare la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito. Il richiamo è coerente con Sezioni Unite n. 35490 del 28/05/2009 (sentenza Tettamanti), che già ammetteva, maturata la prescrizione in appello, una cognizione piena sull’accusa penale secondo il canone dell’art. 530 cod. proc. pen.

La Corte conferma che l’accertamento del diritto al risarcimento implica il diritto alla prova contraria, garantito dall’art. 111, terzo comma, Cost., dall’art. 495, comma 2, cod. proc. pen. e dall’art. 6 § 3 lett. d) CEDU. Su tale base, la sentenza di appello risulta adeguata nel canone di giudizio e nella motivazione.

Nel merito, il ricorso è infondato. La doglianza sull’estraneità dell’imputato alla pubblicazione è inammissibile: la Corte territoriale ha congruamente argomentato che il legale non ha agito all’insaputa del cliente, ma su suo mandato, avendo l’imputato allegato anche le note destinate all’organo di stampa. Alla dichiarazione del giornalista, che ha confermato unicamente il ruolo di tramite del legale, la difesa non oppone argomenti idonei a confutare la motivazione.

Le ulteriori censure poggiano sulla pretesa veridicità delle circostanze rappresentate. La Corte rileva che la dedotta illegittimità della delibera, per presunta menzione di un inesistente parere ARAN, non risulta dimostrata e non era mai stata indicata nelle note a firma dell’imputato. La sentenza di primo grado ha invece affermato la legittimità del cambio di profilo professionale, essendo le mansioni riconducibili alla medesima categoria contrattuale, e ha ricordato l’esito favorevole del procedimento archiviato. Esclusa la dimostrazione della veridicità, il Collegio ritiene corretta la decisione di appello. La rappresentazione dei fatti, incentrata su circostanze sconfessate in altre sedi, appare univocamente interpretabile come offesa personale, con superamento del limite di continenza (richiamate Sez. V n. 15089 del 2019, Sez. V n. 17243 del 2020, Sez. V n. 31669 del 2015). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in euro 3.800,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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