Rapina impropria consumata e motivi nuovi non devoluti in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 36855 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di rapina impropria è consumato quando l’avente diritto ha perduto il controllo sulla cosa e non è più in grado di recuperarla autonomamente e l’agente, immediatamente dopo la sottrazione, adopera violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso del bene o l’impunità. È inammissibile il motivo di ricorso che riproponga in modo meramente reiterativo una censura già dedotta in appello e disattesa dal giudice di merito. È parimenti inammissibile, per interruzione della catena devolutiva, la censura di violazione di legge fondata sull’art. 628 cod. pen. come riformato dalla Corte cost. n. 86/2024, ove non sia stata devoluta in appello con specifici motivi e conclusioni scritte.
Il Fatto
Due ricorrenti impugnano la sentenza con cui la Corte d’appello di Roma, in data 16/12/2024, li ha condannati per il reato di rapina impropria. La condotta sottrattiva — l’impossessamento di alcune borse — si era perfezionata prima del controllo dell’addetto alla vigilanza, intervenuto solo in seguito. I ricorrenti propongono ricorso per cassazione articolando due motivi, di contenuto sovrapponibile, con cui contestano la qualificazione giuridica del fatto e l’omessa applicazione della disciplina dell’art. 628 cod. pen. come riformato dalla Consulta.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di entrambi i ricorsi deduce la violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 110, 628, commi secondo e terzo, cod. pen., in luogo della diversa qualificazione ai sensi degli artt. 110, 56, 628, commi secondo e terzo, cod. pen. La censura è fondata su motivi meramente reiterativi, già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito.
La Corte di appello aveva escluso il tentativo osservando che la condotta sottrattiva si era perfezionata prima del controllo dell’addetto alla vigilanza, intervenuto solo in seguito all’attività di impossessamento. La Suprema Corte richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014).
Il motivo è inoltre manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza secondo cui la rapina impropria è consumata quando l’avente diritto ha perduto il controllo sulla cosa e non è più in grado di recuperarla autonomamente e l’agente, immediatamente dopo la sottrazione, adopera violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso del bene o l’impunità (Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022; Sez. 2, n. 46412 del 16/10/2014).
Il secondo motivo deduce la violazione di legge per omessa applicazione dell’art. 628 cod. pen. come riformato dalla Corte cost. n. 86/2024. La censura non è consentita: non era stata devoluta in appello con specifici motivi e conclusioni scritte, nonostante la data di decisione fosse successiva alla pronuncia della Consulta. La Corte di appello, peraltro, aveva esplicitamente motivato rilevando la gravità del fatto, punito con il minimo edittale non suscettibile di riduzione, e descrivendo elementi di fatto incompatibili con la censura proposta solo in sede di legittimità. Si determina così un’interruzione della catena devolutiva (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 18/01/2019).
I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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