Impugnazione a mezzo posta: rileva la data di spedizione (Cass. pen. Sez. II n. 39403 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione proposta a mezzo raccomandata o telegramma, ai sensi dell’art. 583, comma 2, cod. proc. pen., nel testo vigente anteriormente all’abrogazione disposta dal d.lgs. n. 150 del 2022, l’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione del plico e non in quella della sua ricezione presso la cancelleria del giudice. Ne deriva che il giudice di merito, nel valutare la tempestività dell’atto, non può fare riferimento alla data di arrivo della raccomandata, ma deve accertare quella risultante dalla spedizione postale.

Il Fatto

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 14.03.2025, ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto avverso una sentenza del Tribunale di Piacenza, trasmesso a mezzo posta. Secondo il giudice di merito, l’atto di appello risultava depositato in data 21.02.2018, quindi oltre la scadenza del termine.

Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 583 cod. proc. pen. e il travisamento di un fatto processuale documentato agli atti. In particolare, dalla busta indirizzata al Tribunale di Piacenza emergeva che la spedizione era avvenuta il 17.02.2018, dunque anteriormente alla scadenza del termine. La difesa ha inoltre eccepito la sopravvenuta prescrizione del reato.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, muovendo dalla disciplina ratione temporis applicabile. L’art. 583 cod. proc. pen., pur abrogato dal d.lgs. n. 150 del 2022, era pienamente vigente al momento della proposizione dell’impugnazione e consentiva alle parti e ai difensori di proporre impugnazione mediante telegramma o raccomandata diretta alla cancelleria indicata dall’art. 582, comma 1, cod. proc. pen.

Il dato normativo decisivo è contenuto nel secondo comma: in tali ipotesi l’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma. Si tratta di una previsione esplicita, che àncora la tempestività dell’atto al momento in cui il plico viene affidato al servizio postale e non a quello in cui giunge a destinazione.

La Corte ha quindi ricostruito il decorso del termine. La sentenza di primo grado era stata emessa il 06.10.2017 e depositata il 03.01.2018, con indicazione del termine di novanta giorni per il deposito della motivazione. Il termine per impugnare — quarantacinque giorni decorrenti dalla scadenza del termine fissato per il deposito della sentenza, ai sensi dell’art. 585, comma 2, cod. proc. pen. — scadeva dunque il 21.02.2018.

Poiché l’appello risulta spedito al Tribunale di Piacenza il 17.02.2018 a mezzo raccomandata, l’impugnazione doveva essere considerata tempestiva. Ha pertanto errato la Corte territoriale nel dichiararla inammissibile per tardività, avendo riguardo alla data di ricezione del plico presso la cancelleria anziché a quella di spedizione postale.

La Cassazione ha conseguentemente annullato la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso, con valutazione anche dell’eventuale sopravvenienza di cause di proscioglimento e della loro ricaduta sulla posizione della costituita parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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