Colpa grave ostativa alla riparazione per contatti con narcotrafficanti (Cass. pen. Sez. IV n. 39393 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, integra colpa grave ostativa al riconoscimento dell’equo indennizzo la condotta del ricorrente che, per grave imprudenza, abbia intrattenuto frequentazioni ambigue con soggetti orbitanti nell’ambito della criminalità dedita al narcotraffico. Tali condotte, oggettivamente interpretabili come complicità, sono idonee a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento cautelare e non sono neutralizzate dalla sentenza assolutoria. Il giudice della riparazione deve individuare la condotta consapevole e volontaria, causalmente connessa all’adozione della misura, secondo il principio di autoresponsabilità. La previsione dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. non contrasta con l’art. 5 CEDU, che impone l’indennizzo per la sola detenzione preventiva formalmente illegittima. L’esercizio della facoltà di non rispondere, dopo la modifica introdotta dal d.lgs. n. 188/2021, non incide sul diritto alla riparazione, ma restano valutabili le condotte diverse dal silenzio.
Il Fatto
Il ricorrente aveva subito custodia cautelare in carcere dal 29 novembre 2010 al 18 marzo 2021 e arresti domiciliari fino al 18 maggio 2021, prima quale indagato e poi quale imputato per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990. Gli era stato contestato di aver preso parte a un’associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti, curando la distribuzione della sostanza acquisita dal sodalizio e ricevendo più volte stupefacente da destinare allo spaccio.
Il Tribunale di Roma lo aveva assolto da tutte le imputazioni: per non avere commesso il fatto quanto al reato associativo e perché il fatto non sussiste quanto ai reati fine. La Corte di appello di Roma, con ordinanza dell’11 febbraio 2025, aveva però rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, ravvisando nel comportamento del ricorrente profili di colpa ostativi. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge il ricorso e conferma il rigetto della domanda indennitaria. Il punto centrale è la qualificazione della condotta del ricorrente come colpa grave ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen. I giudici della riparazione hanno valorizzato la stessa sentenza assolutoria, che aveva ricostruito un quadro nel quale, al momento dell’applicazione della misura, non era possibile escludere con certezza che il ricorrente partecipasse al sodalizio criminoso.
Decisiva è risultata la frequentazione con soggetti appartenenti all’associazione e con gli originari coimputati, soggetti che ponevano in essere fatti legati al narcotraffico, nonché il contatto con chi gli aveva consegnato un cellulare con particolari caratteristiche di tutela rispetto all’accesso ai dati, spiegandone il funzionamento. La Corte sottolinea che il ricorrente non ha chiarito perché, nell’ambito di costanti rapporti con i coimputati, dovesse disporre di uno smartphone con quelle caratteristiche, riferibili alle esigenze di segretezza dei gruppi criminali.
La Corte ribadisce che le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento quando emerga una concausalità rispetto all’adozione del provvedimento cautelare. Richiama sul punto Sez. 4, n. 850 del 2021, Rv. 282565 e il principio di autoresponsabilità, nonché il dictum delle Sezioni Unite n. 43 del 1995, Sarnataro, Rv. 203637, secondo cui è gravemente colposo il comportamento che, pur non integrando reato, ponga in essere per grave negligenza o imprudenza una situazione tale da costituire prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria.
Quanto al silenzio serbato in interrogatorio, la Corte riconosce l’errore del giudice della riparazione nell’attribuirgli rilievo, non più valutabile dopo la modifica dell’art. 314 cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. n. 188/2021. Tuttavia tale rilievo resta irrilevante, perché le condotte ostative sono state autonomamente individuate e congruamente motivate, a prescindere dal silenzio. Infondato è anche il profilo di contrasto con l’art. 5 CEDU: la norma convenzionale impone l’indennizzo per la sola detenzione preventiva formalmente illegittima, non per quella sostanzialmente ingiusta. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nulla disponendosi in favore del Ministero resistente.
Nota della Redazione
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