Riparazione ingiusta detenzione: giudicato sull’inammissibilità e secondo giudizio (Cass. pen. Sez. IV n. 39757 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice della riparazione dichiara l’inammissibilità della domanda per ingiusta detenzione ha contenuto decisorio definitivo e non è revocabile o modificabile come le ordinarie ordinanze, salva la possibilità del ricorso per cassazione. Esperito tale rimedio, la decisione acquista valore di giudicato e copre non solo le questioni dedotte ma anche quelle deducibili, con conseguente preclusione di una seconda domanda fondata su causa petendi diversa. Il divieto di un secondo giudizio, espressione del principio del ne bis in idem, opera anche quando il precedente giudizio sul medesimo fatto si sia concluso con ordinanza, purché questa abbia contenuto decisorio definitivo assimilabile a quello della sentenza.
Il Fatto
La ricorrente aveva subito custodia cautelare in carcere nell’ambito di un procedimento per associazione mafiosa, conclusosi con assoluzione perché il fatto non sussiste, divenuta irrevocabile il 20 dicembre 2019. Una prima domanda di riparazione per ingiusta detenzione era stata dichiarata inammissibile per tardività dalla Corte d’appello di Lecce; il ricorso avverso tale provvedimento era stato rigettato dalla Corte di cassazione con sentenza del 13 febbraio 2024, che aveva ritenuto omessa l’allegazione delle ragioni per cui la posizione dei coimputati potesse incidere sulla situazione della richiedente.
Una seconda domanda, proposta sul presupposto che il termine biennale non fosse spirato per effetto dell’impugnazione dei coimputati, veniva parimenti rigettata dalla Corte d’appello di Lecce con ordinanza del 7 luglio 2025, che rilevava l’esistenza di un precedente giudicato di inammissibilità. Da qui il ricorso per cassazione, affidato all’erronea applicazione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., per difetto di identità della richiesta sotto il profilo della tempestività.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rileva anzitutto che la difesa, nel primo procedimento, aveva già allegato a sostegno della tempestività la presenza di coimputati il cui processo non era concluso. La Corte di legittimità aveva rigettato quel ricorso proprio per l’omessa allegazione delle ragioni di incidenza sulla posizione della richiedente. La prospettazione del nuovo ricorso, secondo cui la tempestività sarebbe stata fondata su altri presupposti, contrasta quindi con quanto desumibile dagli atti.
Il ricorso è comunque manifestamente infondato. Anche ammesso che la causa petendi fosse diversa, il provvedimento adottato nel procedimento di riparazione ha contenuto decisorio definitivo. Non è revocabile né modificabile come le ordinarie ordinanze, salva la possibilità del ricorso per cassazione. Una volta espletato tale rimedio, la decisione acquista valore di giudicato e copre non solo le questioni dedotte, ma anche quelle deducibili.
La Corte richiama una precedente decisione della stessa Sezione, secondo cui il divieto di un secondo giudizio previsto dall’art. 649 cod. proc. pen., espressione del principio del ne bis in idem, opera anche quando il precedente giudizio sul medesimo fatto si sia concluso con ordinanza anziché con sentenza, purché quella abbia contenuto decisorio definitivo assimilabile a quello della sentenza (Sez. 4, n. 24222 del 27/01/2015).
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La Corte non liquida invece le spese del Ministero resistente, poiché la memoria depositata si limita a riportare principi giurisprudenziali senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi esplicata un’attività diretta a contrastare la pretesa.
Nota della Redazione
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