Prescrizione maturata prima dell’appello e omessa declaratoria (Cass. pen. Sez. II n. 39945 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La prescrizione maturata prima della sentenza di appello, ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, è deducibile in cassazione anche con un unico motivo, integrando un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Nel computo del termine non rileva, ai fini della sospensione della prescrizione, il rinvio dell’udienza disposto dopo il termine del primo periodo emergenziale, poiché la sospensione prevista dall’art. 83, comma 9, d.l. n. 18 del 2020 è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui opera per i procedimenti rinviati ai sensi del precedente comma 7, lett. g). Ne consegue che il termine di prescrizione, sospeso per il solo periodo emergenziale del primo rinvio, risulta spirato prima della pronuncia di appello e impone l’annullamento senza rinvio.
Il Fatto
La ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, che in riforma della decisione di primo grado ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione quanto al delitto di truffa, riducendo la pena per il residuo reato di indebito utilizzo e falsificazione di carta di credito di cui all’art. 493-ter cod. pen.
La difesa articola tre motivi: violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato, illegittimità del trattamento sanzionatorio e del diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, omessa declaratoria di estinzione per prescrizione quanto al capo residuo. La questione giunge in cassazione dopo che il giudice di appello ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione difensiva.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi sono dichiarati inammissibili per aspecificità. La ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza di appello, che ha risposto in modo giuridicamente corretto alle doglianze difensive sulla sussistenza del reato e sul trattamento sanzionatorio.
Il terzo motivo, assorbente, è invece fondato. La Corte verifica il termine massimo di prescrizione del reato di cui all’art. 493-ter cod. pen., aumentato dalla ritenuta recidiva ex art. 99, secondo comma, n. 2, cod. pen., sino a nove anni, cui si aggiunge il periodo di sospensione dal 03/12/2019 al 18/05/2020, pari a 167 giorni, per il rinvio dell’udienza conseguente all’astensione dei difensori.
Non può invece essere computato l’ulteriore rinvio disposto per l’emergenza Covid-19 dal 18/05/2020 all’11/02/2021. La Corte richiama la pronuncia della Corte costituzionale n. 140 del 2021, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83, comma 9, d.l. n. 18 del 2020 nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lett. g).
Il rinvio disposto dopo il “primo periodo emergenziale” non ha dunque determinato alcuna sospensione. Il termine, sospeso per 167 giorni e calcolato dalla data di commissione del fatto, risulta scaduto in epoca antecedente alla sentenza di appello, che va annullata senza rinvio. La Corte richiama sul punto Sez. U n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, secondo cui è ammissibile il ricorso con cui si deduce l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata.
Nota della Redazione
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