Inammissibile il ricorso per violazione di legge che rivaluta le prove (Cass. pen. Sez. VII n. 34638 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova. I limiti all’ammissibilità delle doglianze sulla motivazione, fissati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati invocando il motivo di cui alla lettera c) della stessa disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. Esula dai poteri della Corte la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari, che ha confermato la decisione di primo grado con cui è stata affermata la sua responsabilità penale per il reato di cui all’art. 494 cod. pen..
Il ricorso si articola in cinque motivi, che investono l’affermazione di responsabilità, l’applicazione della fattispecie incriminatrice, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. La questione centrale attiene ai limiti di deducibilità in sede di legittimità dei vizi di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui il ricorrente deduce violazione di legge in riferimento all’affermazione di responsabilità. Il motivo è proposto fuori dei casi previsti: in tema di ricorso per cassazione è inammissibile il motivo che deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per censurare l’omessa o erronea valutazione delle prove.
I limiti all’ammissibilità delle doglianze sulla motivazione, fissati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 29541 del 16.07.2020.
La censura, anche se intesa come volta a contestare la correttezza della motivazione, tende in realtà a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, che ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici. Esula dai poteri della Corte la rilettura degli elementi di fatto, come affermato dalle Sezioni Unite n. 6402 del 30.04.1997.
Il secondo motivo, sulla violazione dell’art. 494 cod. pen., si risolve in un mero dissenso rispetto alla specifica motivazione della sentenza impugnata. Il terzo motivo è generico quanto alla contestazione degli artt. 131-bis e 163 cod. pen. e manifestamente infondato quanto alla sospensione condizionale, essendo il riferimento contenuto nella sentenza un mero errore materiale.
Il quarto motivo è aspecifico e manifestamente infondato: la doglianza sul trattamento sanzionatorio riguarda un diverso delitto non contestato, mentre il diniego delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità a fronte di una motivazione esente da evidenti illogicità. La Corte richiama il principio per cui il giudice di merito non deve considerare tutti gli elementi dedotti, ma solo quelli ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. II n. 23903 del 15.07.2020; Sez. II n. 3896 del 20.01.2016; Sez. III n. 28535 del 19.03.2014; Sez. VI n. 34364 del 16.06.2010).
Il quinto motivo, che reitera le doglianze sulla sospensione condizionale, è generico e manifestamente infondato, non confrontandosi con i precedenti ostativi e con la concessione del beneficio, peraltro revocato, per due volte. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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