Furto consumato anche se la polizia osservava a distanza la condotta (Cass. pen. Sez. V n. 35476 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di furto nella forma consumata la condotta di chi, dopo aver acquisito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche se per breve tempo, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva monitorato a distanza. Tale osservazione non avviene ad opera della persona offesa o di suoi incaricati e non impedisce il conseguimento dell’autonomo possesso del bene prima dell’arresto in flagranza. È irrilevante, ai fini della configurabilità della fattispecie consumata, che l’osservazione a distanza sia frutto di un’iniziativa occasionale ovvero costituisca l’esito di una pregressa attività di indagine già in corso a carico del reo. Nel reato di furto, l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento di cui all’art. 625, comma 1, n. 2), cod. pen. è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a sorprendere la contraria volontà del detentore, eludendo gli accorgimenti predisposti a difesa dei beni, e resta distinta dall’abuso di relazioni di prestazione d’opera ex art. 61, comma 1, n. 11), cod. pen., che ne rappresenta l’antecedente logico.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Velletri in sede di giudizio abbreviato nei confronti di un dipendente di un supermercato, per i reati di furto aggravato contestati in due capi di imputazione. Secondo l’accusa, il lavoratore si era impadronito di diversi quantitativi di merce prelevandoli dai banchi dell’esercizio commerciale, abusando della propria qualità di dipendente e utilizzando un mezzo fraudolento.

Avverso la sentenza di appello il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi: la mancata qualificazione del primo episodio in forma di tentativo, la genericità della motivazione sui tredici episodi contestati nel secondo capo, l’insussistenza dell’aggravante del mezzo fraudolento e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con dosimetria della pena ritenuta eccessiva.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è stato rigettato, perché sorretto da motivi in parte infondati e in parte inammissibili. Sul primo motivo la Corte richiama l’orientamento maggioritario secondo cui la condotta di chi, dopo aver acquisito la piena disponibilità della refurtiva, venga bloccato dalla polizia che lo aveva monitorato a distanza integra il furto consumato, non rilevando che l’osservazione sia occasionale o l’esito di una pregressa attività di indagine (cfr. Sez. V n. 17715 del 2025, Sez. V n. 32582 del 2025, Sez. V n. 39373 del 2025, Sez. V n. 48880 del 2018; in senso contrario l’isolata Sez. V n. 4868 del 2021). Nel caso concreto il servizio di appostamento aveva consentito di assistere al prelievo e alla collocazione della merce nel bagagliaio dell’autovettura: il fermo era intervenuto in un secondo momento, quando il ricorrente si accingeva a lasciare il parcheggio.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per genericità, risolvendosi nella pedissequa reiterazione dei rilievi già dedotti in appello e disattesi (cfr. Sez. II n. 42046 del 2019, Sez. III n. 44882 del 2014, Sez. VI n. 20377 del 2009). La corte territoriale aveva fondato la prova dei singoli episodi sui filmati delle telecamere, sulla denuncia del responsabile e sull’ammissione degli addebiti resa in sede di convalida del fermo.

Il terzo motivo è infondato nella parte in cui propone una lettura alternativa dei fatti. La Corte ribadisce il consolidato principio per cui non è consentito invocare in cassazione una rivalutazione degli elementi probatori per trarne conclusioni diverse da quelle del giudice di merito, restando il sindacato di legittimità circoscritto alla verifica di un logico apparato argomentativo (cfr. Sez. Un. n. 14722 del 2020, Sez. Un. n. 22242 del 2011, Sez. Un. n. 12 del 2000).

Infondata è invece la censura sull’aggravante del mezzo fraudolento: la disattivazione dell’allarme mediante codici ottenuti indebitamente rientra nella nozione di frode, essendo finalizzata a vanificare la protezione dei beni (cfr. Sez. Un. n. 40354 del 2013; Sez. V n. 3005 del 2020; Sez. V n. 22127 del 2022). Tale condotta va tenuta distinta dall’abuso di relazioni di prestazione d’opera, che ne costituisce l’antecedente logico (cfr. Sez. VI n. 11631 del 2020, Sez. II n. 49523 del 2019). Inammissibile è infine il motivo sul trattamento sanzionatorio: il diniego delle attenuanti generiche è stato fondato sulla gravità dei fatti, sull’intensità del dolo e sull’assenza di resipiscenza (cfr. Sez. II n. 23903 del 2020, Sez. V n. 43952 del 2017).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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