Patrocinio a spese dello Stato richiede reddito familiari anche in carcere (Cass. pen. Sez. IV n. 41649 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rapporto di convivenza familiare, caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, costante comunanza di interessi e comuni responsabilità, prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, anche in tale ipotesi, non può omettere di indicare nell’istanza di ammissione il reddito dei familiari conviventi. La falsa dichiarazione integra il reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002, a nulla rilevando che l’istante abbia ritenuto irrilevante il trattamento pensionistico percepito. La questione relativa alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è inammissibile se non proposta nei gradi di merito. La prescrizione va calcolata tenendo conto dell’aumento conseguente alla recidiva reiterata.

Il Fatto

La Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 12.07.2024, in riforma della pronuncia assolutoria del Tribunale di Spoleto, ha dichiarato il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002. All’imputato si contestava di avere falsamente dichiarato, nella domanda di ammissione al patrocinio gratuito presentata il 1° ottobre 2014, che la propria famiglia anagrafica era composta dal solo istante e di avere percepito un reddito imponibile pari a zero euro, mentre il suo nucleo familiare comprendeva moglie e figli percettori di redditi e lo stesso aveva ricevuto un’indennità di 7.410,00 euro nell’anno 2013.

Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: l’insussistenza del dolo, per essere stata l’istanza presentata durante la detenzione e per avere ritenuto il trattamento pensionistico non dichiarabile; la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; l’omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso infondato. Sul primo motivo, i giudici osservano che lo stesso è stato formulato in termini meramente oppositivi rispetto a una sentenza che ha motivatamente affermato la configurabilità del reato, anche sotto il profilo del dolo generico. L’imputato aveva consapevolmente taciuto il reddito dei familiari, mentre il suo trasferimento in stato di detenzione è circostanza irrilevante ai fini della dichiarazione.

Il punto centrale attiene alla nozione di convivenza familiare. Nel contesto del patrocinio a spese dello Stato, essa è caratterizzata da continuativi rapporti di affetto, costante comunanza di interessi e comuni responsabilità, e dunque da un legame stabile e duraturo. Tale legame prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur prolungato, di uno dei componenti del nucleo. Il detenuto, pertanto, non può omettere di indicare nell’istanza di ammissione il reddito dei familiari conviventi. La Corte richiama, sul punto, il proprio precedente Sez. IV n. 46853 del 12.10.2023.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile. In sede di gravame di merito la difesa non aveva mai invocato l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Ne discende che la questione è ormai preclusa nel giudizio di legittimità, non essendo stata introdotta nei gradi precedenti.

Il terzo motivo è ritenuto infondato. All’applicazione della contestata recidiva reiterata, in presenza di pacifici atti interruttivi, consegue un termine massimo di prescrizione del reato, commesso nel 2014, pari a sedici anni e otto mesi, ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod. pen. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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