Atti sessuali con minorenne dell’educatore di convitto anche fuori dalla scuola (Cass. pen. Sez. III n. 36874 del 20.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati sessuali, la condizione di affidamento per ragioni di educazione e istruzione prevista dall’art. 609-quater, comma primo, n. 2, cod. pen. non è riferibile al solo ambito scolastico. Essa si configura ogni qualvolta il titolo dell’affidamento, al pari della cura, della vigilanza e della custodia, determina l’instaurazione di un rapporto fiduciario che pone l’agente in posizione di preminenza e autorità morale per il ruolo ricoperto. Rileva il titolo dell’affidamento e non il luogo in cui gli atti sessuali vengono consumati, che può essere diverso da quello in cui sussistono le ragioni di vigilanza e custodia. Ai fini dell’elemento soggettivo non è necessario che la condotta sia finalizzata a soddisfare il piacere sessuale dell’agente: è sufficiente la consapevolezza della natura oggettivamente sessuale dell’atto posto in essere volontariamente.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 5 novembre 2025, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Sondrio il 21 novembre 2024 nei confronti di un educatore di un convitto. L’imputato era stato ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 81 e 609 quater cod. pen. per avere compiuto atti sessuali con un minore infrasedicenne, all’epoca ospite della struttura, tra il gennaio 2021 e il luglio 2022. La pena veniva sospesa condizionalmente, con il beneficio della non menzione, e l’imputato era condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, con provvisionale di 3.000 euro.
Avverso la decisione di secondo grado il condannato proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi. La difesa contestava la sussistenza dell’elemento materiale, negando il rapporto di affidamento in capo all’educatore di un convitto; deduceva l’assenza di connotazione sessuale dei gesti e la mancanza dell’elemento soggettivo; lamentava l’omessa disamina di prove ritenute decisive sull’inattendibilità della persona offesa; eccepiva infine il vizio di motivazione per contraddittorietà del ragionamento dei giudici di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta unitariamente i motivi, rilevando che essi sono in larga parte sovrapponibili e tendono a sollecitare differenti apprezzamenti di merito estranei al perimetro del giudizio di legittimità. Richiamando le Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, i giudici ribadiscono che, davanti a un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, al giudice di legittimità sono precluse la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione. Sono pertanto inammissibili le doglianze che attaccano la persuasività o l’inadeguatezza della motivazione, quando il vizio non è manifesto.
Il principio dell’oltre ragionevole dubbio, introdotto nell’art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte sulla motivazione. Esso non può essere utilizzato per rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, quando tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell’appello, come avvenuto nel caso di specie.
Nel merito, le due conformi sentenze di merito, le cui argomentazioni si integrano reciprocamente in un apparato motivazionale unitario, hanno operato un’adeguata disamina del materiale probatorio. I giudici hanno valorizzato le dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio dalla persona offesa, ritenute precise e logicamente coerenti, e le hanno riscontrate nelle convergenti deposizioni dei familiari, del direttore del convitto e degli altri operatori della struttura. La ritrattazione contenuta nei messaggi inviati all’imputato è stata spiegata dal minore come funzionale alla volontà di riappacificarsi, senza smentita dei fatti narrati.
La Corte esclude poi che la qualificazione giuridica dei fatti meriti censura. Richiamando la Sez. 3, n. 12222 del 01/07/2014 e la Sez. 4, n. 4903 del 21/01/2020, si afferma che la condizione di affidamento per ragioni di educazione e istruzione non è confinata nell’ambito scolastico e che rileva il titolo dell’affidamento, non il luogo di consumazione degli atti. Nella specie l’imputato ha abusato della fiducia riscossa presso il minore quindicenne, in condizioni di documentata fragilità, e dell’influenza esercitata quale educatore del convitto.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte osserva che, a prescindere dalle intenzioni del ricorrente, non vi è dubbio sulla oggettiva connotazione sessuale degli atti compiuti, ovvero toccamenti sopra i vestiti degli organi genitali e baci a stampo sul collo, sulla guancia e sulla fronte. Il ricorso è pertanto infondato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate con separato decreto della Corte di appello di Milano ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 609-quater c.p. – Atti sessuali con minorenne
- Art. 533 c.p.p. – Condanna dell'imputato