Ricorribile per cassazione il concordato in appello che ometta la prescrizione (Cass. pen. Sez. VI n. 41708 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza. Il giudice di secondo grado che accoglie la richiesta di pena concordata non deve invece motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, perché, per l’effetto devolutivo dell’impugnazione, la cognizione resta limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. Sono pertanto inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento, con la sola eccezione della prescrizione maturata prima della sentenza di patteggiamento.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania, in riforma della sentenza di condanna di primo grado e in accoglimento delle richieste di concordato sulla pena, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio di due imputati, dichiarando non doversi procedere per mancanza di querela in ordine ad alcuni capi e rideterminando la pena per il residuo.
Avverso la sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione entrambi gli imputati. Il primo ha dedotto l’omessa dichiarazione della prescrizione del reato di cui all’art. 648 cod. pen., eccepita prima della proposta di concordato, assumendo che il termine massimo fosse quello ordinario di dieci anni. Il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. per la mancanza di motivazione sugli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo di ammissibilità del ricorso proposto avverso la sentenza di patteggiamento in appello. Richiamando le Sezioni Unite n. 19415 del 27/10/2022, la Corte ribadisce che il ricorso per cassazione è proponibile quando deduca l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di concordato. Il motivo è pertanto ammissibile, anche in ragione dell’eccezione formulata prima della presentazione della proposta.
Nel merito, il Collegio osserva che, tenuti presenti i periodi di sospensione indicati nella scheda ex art. 175-bis disp. att. cod. proc. pen., il termine massimo di prescrizione per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. risulta maturato anteriormente alla sentenza impugnata. Poiché da quest’ultima non emergono elementi che consentano di pervenire con certezza a un proscioglimento nel merito, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 35490 del 28/05/2009, la Corte dispone l’annullamento senza rinvio limitatamente al reato estinto per prescrizione.
A seguito dell’annullamento, ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., il Collegio procede alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione al residuo capo, eliminando l’aumento operato per il reato dichiarato prescritto e riducendo la pena in esecuzione.
Quanto al secondo ricorso, la Corte lo dichiara inammissibile perché propone un motivo non consentito. Il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove: una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia, secondo i richiami di Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 e Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018. All’inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo i presupposti di cui alla Corte cost. n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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