Patteggiamento inutilizzabile come prova, ma valido per danno all’immagine (Corte dei Conti Sez. II App. n. 240 del 01.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il novellato art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., nel testo introdotto dall’art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 150/2022, esclude che la sentenza emessa a norma dell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. abbia efficacia e possa essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. La disposizione non impedisce al giudice contabile di procedere a un autonomo accertamento dei fatti storici posti a fondamento dell’imputazione erariale, né di attribuire alla pronuncia di patteggiamento valore di semplice indizio, ove riscontrato da altri elementi, secondo il principio della circolarità delle prove. Sul piano processuale, la sentenza a pena patteggiata conserva invece efficacia quale condizione di procedibilità dell’azione per danno all’immagine, giacché il legislatore, equiparandola alla condanna ex art. 51, comma 6, del d.lgs. n. 174/2016, introduce una fictio juris funzionale al libero dispiegarsi dell’iniziativa delle procure erariali, ferma restando l’autonomia di giudizio e il libero apprezzamento del compendio probatorio.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale regionale per le Marche aveva condannato il direttore di una sede provinciale dell’Agenzia delle Entrate al pagamento di euro 49.525,77 a titolo di danno da minori entrate tributarie e di euro 28.590,20 per danno all’immagine. Gli si contestava di avere aderito al parere del responsabile dell’Ufficio legale, favorevole a una conciliazione tributaria con una società a ristretta base societaria e il suo amministratore, riguardo ad avvisi di accertamento per gli anni 2009 e 2010, così impedendo il recupero delle maggiori imposte.

Il funzionario impugnava la sentenza con tre motivi, lamentando l’insussistenza del nesso causale e del dolo, l’erroneità della statuizione sul danno all’immagine per violazione del divieto di bis in idem — essendo già stato condannato per lo stesso titolo con altra sentenza della Sezione giurisdizionale per il Veneto — e l’inutilizzabilità della sentenza penale a pena patteggiata, in forza del novellato art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto la questione preliminare dell’inutilizzabilità della sentenza a pena patteggiata, che l’appellante aveva dedotto con il terzo motivo. Il Collegio richiama la propria giurisprudenza conforme — Sez. II App. n. 237/2023, n. 279/2023, n. 16/2024, n. 45/2024 e n. 222/2024 — secondo cui la novella legislativa non preclude al giudice contabile di procedere a un autonomo accertamento dei fatti storici su cui si fonda l’imputazione erariale.

Il Collegio puntualizza che l’esclusione del valore probatorio allude all’inidoneità della pronuncia ad assurgere ad ammissione di colpevolezza con ribaltamento dell’onere probatorio, ma non elide il ruolo meramente indiziante che essa può rivestire in un più ampio quadro probatorio. Opera, in tal senso, il principio della circolarità delle prove e la ricezione nel processo contabile di prove atipiche, non esistendo nell’ordinamento una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova (Cass. civ. Sez. II n. 5965 del 2004).

Quanto alla valenza di “rito”, la sentenza equipara la pronuncia patteggiata alla condanna ex art. 51, comma 6, del d.lgs. n. 174/2016, integrando così la condizione di procedibilità per il danno all’immagine. Si realizza una fictio juris limitata allo scopo di consentire l’iniziativa delle procure erariali, ferma restando l’autonomia di giudizio e il libero apprezzamento del materiale probatorio.

Nel merito, la Sezione conferma il dolo, valorizzando la posizione apicale del funzionario, i favori chiesti e ottenuti dall’imprenditore, la mancata considerazione del principio del doppio binario e le dichiarazioni confessorie del legale rappresentante della società emittente. Quanto alla presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio nelle società a ristretta base societaria, richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 28542/2017) e il costante orientamento sul criterio di competenza rispetto a quello di cassa.

Il secondo motivo è respinto: le vicende oggetto della precedente condanna veneta riguardavano condotte relative a diversa sede provinciale, non sovrapponibili sotto il profilo soggettivo e fattuale, e quindi idonee a originare un ulteriore vulnus al prestigio dell’Amministrazione. L’appello è integralmente respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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