Compensi amministratori società miste e controllo Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 4 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il limite dell’80% del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013 per i compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico, richiamato dall’art. 11, c. 7, del T.U.S.P. e previsto dall’art. 4, c. 4, del D.L. n. 95/2012, si applica tanto agli emolumenti fissi quanto a quelli variabili e deve essere calcolato con riferimento a ogni singola società. Nel caso di società a partecipazione mista pubblico-privata, l’art. 17, c. 1, del T.U.S.P. limita l’oggetto dell’attività della società all’oggetto del contratto di appalto o di concessione, con la conseguenza che la società non è legittimata a svolgere attività ulteriori rispetto a quelle affidate. La società holding il cui statuto contempli non solo l’assunzione di partecipazioni, ma anche l’acquisizione di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali relative ai servizi pubblici locali, non integra l’oggetto sociale esclusivo di gestione di partecipazioni di enti locali e soggiace al divieto di costituire nuove società o assumere nuove partecipazioni.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo esamina i piani di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Ravenna al 31/12/2020 e al 31/12/2021, nonché i riscontri dell’Ente alle osservazioni già formulate con la precedente deliberazione n. 131/2021/VSGO.

L’Ente, in sede di riscontro, aveva contestato l’orientamento della Sezione sulla configurabilità del controllo pubblico nelle società a partecipazione pubblica diffusa e aveva prospettato una lettura restrittiva dell’oggetto sociale esclusivo, sostenendo la legittimità di attività ulteriori rispetto agli affidamenti. La questione giunge all’esame della Sezione anche a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3880/2023.

La Motivazione della Corte

La Sezione conferma il proprio orientamento sul controllo pubblico, richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite n. 11/SSRRCO/QMIG/19: è sufficiente che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall’art. 2359 cod. civ., secondo l’applicazione letterale delle lettere b) ed m) dell’art. 2 del T.U.S.P. Tale conclusione è stata di recente confermata dal Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3880/2023, che ha ritenuto la pubblica amministrazione soggetto unitario ai fini del controllo congiunto.

Sul divieto di costituire nuove società e di assumere nuove partecipazioni, la Sezione ribadisce che l’esclusività dell’oggetto sociale richiesta dall’art. 4, c. 5, del T.U.S.P. opera solo per le società che hanno per oggetto esclusivo la gestione di partecipazioni di enti locali. Ravenna Holding, il cui statuto prevede anche l’acquisizione di reti, impianti e dotazioni patrimoniali e attività immobiliari, non integra tale fattispecie. L’acquisizione della partecipazione in una nuova società non risulta conforme al T.U.S.P.

Il passaggio centrale riguarda i limiti ai compensi. La Sezione conferma che il parametro dell’80% previsto dall’art. 4, c. 4, del D.L. n. 95/2012, richiamato dall’art. 11, c. 6 e 7, del T.U.S.P., si riferisce al “costo complessivamente sostenuto nel 2013” e al “trattamento economico annuo onnicomprensivo“. Ne deriva che il limite copre tanto gli emolumenti fissi quanto le indennità di risultato e va calcolato per ogni singola società.

La Sezione aderisce all’orientamento maggioritario delle Sezioni di controllo, richiamando le deliberazioni della Lombardia n. 88/2015/PAR, della Liguria n. 29/2020/PAR, della Sardegna n. 124/2022/PAR e del Veneto n. 222/2023/PAR. Il principio di tassatività del limite non ammette deroghe, salvo il caso di assenza del costo-parametro nel 2013. La pronuncia della Sezione giurisdizionale per la Puglia n. 625/2019, invocata dall’Ente, è giudicata non conferente perché riferisce il calcolo a un parametro determinato da un atto formale dell’assemblea.

Quanto alle società miste, la Sezione afferma che l’art. 17, c. 1, del T.U.S.P. limita l’attività della società all’oggetto del contratto di appalto o concessione. Diversamente opinando si realizzerebbe un’antinomia con le parole “della società mista”. La Sezione invita l’Ente a ricondurre l’oggetto sociale della società mista in linea con il T.U.S.P.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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