Dichiarazioni mendaci sull’alloggio di servizio e decorrenza della prescrizione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 43 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per indebita corresponsione dell’indennità di occupazione di alloggio di servizio, la presentazione di dichiarazioni sostitutive non veritiere sui requisiti patrimoniali e reddituali integra occultamento doloso del danno ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, con conseguente decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dal momento della scoperta e non dal fatto dannoso. L’accettazione di un piano di rateizzazione del credito, intervenuta con riserva di ripetizione e senza gli effetti della ricognizione di debito, non fa venir meno l’interesse ad agire della Procura regionale. La pendenza di un procedimento penale per i medesimi fatti non giustifica la sospensione del giudizio contabile ex art. 106 c.g.c., difettando il vincolo di pregiudizialità giuridica.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio un ex militare dell’Esercito italiano, già concessionario e poi occupante sine titolo di un alloggio di servizio, chiedendo la condanna al pagamento di € 15.693,95 a favore del Ministero della Difesa. Il danno contestato corrispondeva alla differenza tra l’indennità di occupazione versata, parametrata all’equo canone semplice, e quella dovuta, maggiorata del 50%.

Secondo l’atto di citazione, il convenuto aveva reso dal 2002 al 2020 dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà mendaci, omettendo la proprietà di un immobile e indicando redditi familiari inferiori a quelli reali. La vicenda emergeva nel 2020 da verifiche presso l’Agenzia delle Entrate. Il convenuto eccepiva l’improcedibilità per intervenuta rateizzazione, la sospensione del giudizio in attesa dei procedimenti penali, la buona fede nell’interpretazione dei moduli e la prescrizione del credito maturato fino al 2010.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di carenza di interesse ad agire. L’accettazione del piano di rateizzazione del credito e il versamento di alcune rate possono rilevare in sede di determinazione del danno o di esecuzione, non ai fini della procedibilità dell’azione erariale. Il piano era stato accettato con riserva di ripetizione, senza gli effetti della ricognizione di debito ex art. 1988 c.c.

Quanto alla sospensione, la Corte richiama l’art. 106, comma 1, c.g.c. e la giurisprudenza delle Sezioni Riunite (SS. RR., ord. nn. 6/2019, 12/2019, 13/2019): serve un vincolo di consequenzialità giuridica, non un mero collegamento. L’esito dei procedimenti penali non condiziona l’accertamento del danno erariale, autonomo nella valutazione dell’elemento psicologico e oggettivo. Istanza rigettata.

Nel merito, i moduli prestampati chiedevano soltanto se l’interessato o un familiare convivente fosse proprietario di un’abitazione «ovunque ubicata, sul territorio nazionale», senza richiedere il requisito dell’abitabilità. Dal 2012 il modulo richiedeva espressamente di indicare anche idoneità e disponibilità dell’immobile. L’intenzionalità della condotta è dunque provata: il convenuto era consapevole di dichiarare il falso. Accertata l’insussistenza del primo presupposto, la Corte ritiene superfluo l’esame del limite di reddito.

La medesima intenzionalità consente di respingere l’eccezione di prescrizione. L’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 fissa la decorrenza del quinquennio dalla scoperta in caso di occultamento doloso. L’autocertificazione impone obblighi di corretta esposizione: la scoperta del danno si è realizzata solo nel 2020, all’esito delle verifiche.

Il danno viene rideterminato in € 14.169,54, pari alla differenza tra l’importo contestato e quanto già liquidato dal convenuto, con condanna alle spese di giustizia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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