Accertamento invalidità civile e benefici legge 388/2000 mediante CTU medico legale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 460 del 26.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile avente ad oggetto il riconoscimento del grado di invalidità civile necessario per accedere ai benefici dell’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000, il giudice, contestando la parte il giudizio medico-legale che ha accertato una percentuale inferiore a quella richiesta, non può limitarsi alla documentazione sanitaria prodotta. Attesa la natura eminentemente tecnica della questione, va disposta consulenza tecnica d’ufficio affidata a un organo di consulenza medico-legale, integrato da specialista di onco-ematologia, con quesito volto ad accertare il grado di invalidità, la decorrenza e le ragioni medico-giuridiche. La mancata costituzione del Ministero non sana il vizio della notifica effettuata direttamente all’amministrazione anziché all’Avvocatura dello Stato, con conseguente estinzione parziale del processo ai sensi dell’art. 111 c.g.c.

Il Fatto

La ricorrente, dopo domanda presentata all’INPS il 21 settembre 2022, adisce la Corte dei conti chiedendo di accertare un’invalidità superiore al 74% derivante da un quadro pluripatologico e di dichiarare il diritto alla contribuzione figurativa prevista dall’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000. La Commissione medica, in sede di revisione il 5 aprile 2022, aveva riconosciuto una percentuale del 70%.

La ricorrente contesta quel giudizio e chiede, in via subordinata, l’espletamento di CTU. L’INPS, costituitosi, eccepisce che la domanda non è supportata da elementi probatori successivi alla visita collegiale. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non si costituisce. Non risultando in atti prova delle notifiche, con precedente ordinanza n. 56/2024 la Corte ne aveva ordinato il rinnovo.

La Motivazione della Corte

La Corte verifica d’ufficio la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza al Ministero. Il rinnovo è stato eseguito dal legale della ricorrente direttamente nei confronti dell’amministrazione, anziché presso l’Avvocatura dello Stato, ove le amministrazioni statali sono domiciliate ex lege ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c. e dell’art. 158 c.g.c..

Da qui la statuizione di estinzione del processo ex art. 111 c.g.c. nei confronti del solo Ministero, con compensazione delle spese. La Corte non estende l’estinzione all’INPS, regolarmente costituitosi, e prosegue il giudizio nei suoi confronti.

Nel merito istruttorio, il Collegio rileva che la documentazione sanitaria in atti è solo precedente alla visita della Commissione del 5 aprile 2022. La contestazione della ricorrente investe direttamente il giudizio medico che ha riconosciuto il 70%. La questione ha carattere eminentemente tecnico e non è decidibile sulla base delle sole allegazioni di parte.

La Corte dispone pertanto consulenza medico-legale ai sensi dell’art. 166 c.g.c., affidata al Collegio medico-legale presso il Ministero della difesa — C.M.L. — Sezione speciale presso la Corte dei conti, integrato da specialista di onco-ematologia. Il quesito impone di accertare se il quadro clinico corrisponda a un’invalidità superiore al 74%, specificando percentuale, decorrenza e ragioni medico-giuridiche.

Il C.M.L. deve avvertire le parti dell’inizio delle operazioni peritali almeno dieci giorni prima e può sottoporre a visita la ricorrente, assistita da medico di fiducia. La perizia di parte va prodotta entro dieci giorni dal ricevimento della bozza del parere d’ufficio. La relazione definitiva va depositata entro 120 giorni. Ogni altra statuizione e le spese restano riservate al definitivo, con rinvio a nuova udienza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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