Clausola penale nel noleggio auto: l’AGCM deve istruire il danno effettivo (Cons. Stato n. 10162 del 18.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La clausola penale inserita dal professionista nel contratto di noleggio senza conducente è vessatoria, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. f), del Codice del Consumo, solo se il suo importo è manifestamente eccessivo. A tal fine l’AGCM deve stimare il danno che il professionista avrebbe potuto risentire dall’inadempimento del consumatore e compararlo con l’importo della penale. L’accertamento non può fondarsi sulla sola natura delle attività di gestione, ma richiede una specifica istruttoria sui costi effettivamente sostenuti. La penale non va parametrata all’entità della sanzione amministrativa né al canone giornaliero di noleggio, criteri che la sganciano dalla funzione risarcitoria. Il principio di leale collaborazione, ex art. 1, comma 2 bis, legge n. 241/1990, impone all’Autorità di riscontrare le proposte di riformulazione della clausola, ancorché non veicolate tramite formale proposta di impegni.

Il Fatto

L’AGCM, con deliberazione n. 30176 del 24 maggio 2022, accertava la vessatorietà della clausola che la società di noleggio applicava al cliente per ogni violazione del Codice della Strada e per ogni mancato pagamento di pedaggi o parcheggi, pari a 40 euro per pratica. L’Autorità riteneva vessatoria tanto la formulazione originaria quanto quella modificata dal 2022, con la quale la società aveva differenziato l’importo in tre scaglioni e aveva esplicitato la restituzione della penale in caso di pagamento spontaneo o di non imputabilità.

La società impugnava la delibera davanti al TAR Lazio, che respingeva il ricorso. Il primo giudice riteneva la penale non giustificata rispetto all’esiguità dei costi organizzativi, alla funzione deterrente già svolta dalla sanzione amministrativa e al venir meno della solidarietà del proprietario dopo la riforma dell’art. 196 cod. strada. Avverso tale sentenza la società proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione della clausola come penale contrattuale, coperta dal giudicato per difetto di impugnazione sul punto, e richiama l’art. 1384 cod. civ. e i criteri elaborati dalla giurisprudenza civile per la riduzione d’ufficio. Il parametro è l’interesse del creditore all’adempimento, valutato anche al momento di applicazione della penale, secondo Cass. civ. Sez. I n. 28037 del 2023 e Cass. civ. Sez. II n. 19492 del 2023.

Trasposti tali principi sul piano consumeristico, il Consiglio di Stato afferma che l’Autorità avrebbe dovuto anzitutto stimare il danno del professionista e poi compararlo con la penale. L’istruttoria è invece risultata deficitaria: l’AGCM si è arrestata alla considerazione che la gestione delle infrazioni si esaurisce nella comunicazione dei dati del conducente e nell’informativa al cliente, senza verificare tempi, addetti e costi.

La società aveva descritto analiticamente le attività svolte e il numero delle infrazioni gestite, né l’Autorità aveva contestato i costi né svolto riscontri. Il provvedimento aveva inoltre considerato gli importi applicati negli anni 2018-2020, anteriori alla modifica dell’art. 196 cod. strada, quando la società sopportava anche il pagamento delle sanzioni non corrisposte e le spese legali. Non poteva quindi escludersi un costo medio prossimo ai 40 euro per pratica.

Il Collegio ritiene altresì erroneo parametrare la penale alla sanzione o al canone giornaliero: ciò sgancia la clausola dalla funzione risarcitoria e interferisce con legittime scelte imprenditoriali. Quanto alla leale collaborazione, l’Autorità aveva omesso di riscontrare la proposta di rimodulazione avanzata dalla società, violando l’art. 1, comma 2 bis, legge n. 241/1990.

L’appello è pertanto accolto, la sentenza riformata e la delibera annullata, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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