Spese di lite esecutive davanti al TAR con interessi dal giudicato (TAR Calabria n. 1134 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il creditore di un giudicato civile di condanna alle spese di lite può agire davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., sussistendo la giurisdizione del TAR sull’ottemperanza al titolo formatosi nei confronti della pubblica amministrazione. L’amministrazione ha l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale e, in difetto, è tenuta all’adempimento integrale. La somma dovuta a titolo di spese giudiziali va maggiorata degli interessi corrispettivi al saggio legale ex art. 1282 cod. civ.; la loro decorrenza, in assenza di precisazioni nel titolo, si computa dal passaggio in giudicato della sentenza e non dal suo deposito. All’inerzia segue la nomina del Commissario ad acta, con compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Cosenza, confermata dalla Corte d’Appello di Catanzaro, il Comune di Spezzano della Sila, in solido con altri condannati, è stato condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della curatela fallimentare ricorrente, liquidate in euro 9.000,00 oltre accessori. La sentenza di appello non è stata impugnata ed è passata in giudicato.
Dopo una diffida notificata a mezzo PEC, la ricorrente ha adito il TAR Calabria per l’ottemperanza al giudicato, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme e degli interessi dal deposito della sentenza di primo grado fino al soddisfo. L’amministrazione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione di ottemperanza: il titolo giurisdizionale passato in giudicato e l’inerzia dell’amministrazione. Il Comune, non costituitosi, non ha fornito la prova — su di lui incombente — di aver dato esecuzione al provvedimento, pagando le spese di lite. Sussistono dunque tutti i requisiti degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. e l’obbligo di adempimento integrale, salvo il diritto di regresso verso gli altri condannati in solido.
Sulla domanda di interessi, il TAR opera una distinzione. Poiché il titolo nulla prevede, sono dovuti gli interessi corrispettivi al saggio legale ex art. 1282 cod. civ. La loro decorrenza, però, non può retroagire al deposito della sentenza di primo grado come chiesto dalla ricorrente.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la somma dovuta a titolo di spese giudiziali va maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data del passaggio in giudicato della sentenza costituente il titolo e fino al soddisfo (TAR Abruzzo – Pescara, sez. I, n. 288 del 2023; TAR Toscana, sez. I, n. 728 del 2017). Solo dal passaggio in giudicato si perfeziona l’accertamento giudiziale e il suo effetto costitutivo, e solo da allora sorgono i conseguenti obblighi.
Il ricorso è pertanto accolto. Il TAR assegna all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza per l’adempimento e nomina, in caso di inerzia, Commissario ad acta il Segretario comunale di Zumpano, con facoltà di delega, prevedendo un ulteriore termine di 90 giorni dall’istanza della parte. Il compenso del Commissario è liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente, così come le spese di giudizio, liquidate in euro 1.286,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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