Aggravante della violenza assistita non contestata: nullità assoluta e annullamento senza rinvio (Cass. pen. n. 32111/2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di circostanze aggravanti, la loro contestazione è appannaggio esclusivo del pubblico ministero, il quale, una volta instaurato il giudizio, può procedere ai sensi dell’art. 517 c.p.p. alle contestazioni suppletive. A fronte dell’omessa contestazione di un’aggravante, il giudice non ha alcun autonomo potere: né di ritenerla esistente in base agli atti, essendogli impedito dagli artt. 521, comma 1, e 522, comma 2, c.p.p., né di restituire gli atti al pubblico ministero, poiché l’art. 521 c.p.p. riguarda soltanto la diversità del fatto. La sentenza di condanna che riconosce una circostanza aggravante mai contestata, neppure in fatto, è affetta da nullità assoluta, insanabile e rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del procedimento, per violazione delle disposizioni concernenti l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale. Sussiste l’interesse dell’imputato all’impugnazione della sentenza che ha riconosciuto l’aggravante, anche quando questa sia stata ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti, in ragione degli effetti che la sua sussistenza esplica in fase esecutiva, segnatamente rispetto all’operatività della sospensione dell’ordine di esecuzione.

Il Fatto

Il Tribunale aveva riconosciuto l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 572, commi 1 e 2, cod. pen., contestato al capo A) limitatamente alla condotta posta in essere ai danni della compagna convivente in presenza dei figli minorenni, in esso assorbito il reato di cui all’art. 612-bis, commi 1 e 2, cod. pen. contestato al capo B), nonché del reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. contestato al capo C). Lo aveva invece assolto dal reato di maltrattamenti ipotizzato come commesso ai danni dei figli minorenni perché il fatto non sussiste. La Corte di appello, in riforma della sentenza, concedeva le circostanze attenuanti generiche, già riconosciute, con giudizio di prevalenza sull’aggravante, rideterminava la pena e revocava la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici.

Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi. Con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 516 e 521, comma 2, c.p.p. per la ritenuta sussistenza dell’aggravante del fatto commesso in presenza dei figli minori, non contestata in fatto. Con il secondo ha prospettato la violazione dell’art. 572, comma 2, cod. pen., non ritenendosi necessario il requisito dell’abitualità dell’aggravante e censurando la motivazione sul punto. Con il terzo ha dedotto il vizio di motivazione per omessa valutazione delle deduzioni difensive sulla reciprocità delle condotte.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato anzitutto il terzo motivo, dichiarandolo infondato. I giudici di merito, con motivazione immune da censure sul piano logico e giuridico, hanno ritenuto sussistente il delitto di cui all’art. 572 cod. pen. commesso in danno della compagna convivente, valutando attendibili le dichiarazioni della persona offesa, riscontrate da quelle del padre della donna, di un’amica di lunga data e, per alcuni aspetti, dallo stesso imputato. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, la reciprocità delle offese non esclude la configurabilità del delitto, sempre che le parti si pongano su un piano asimmetrico di generale prevaricazione dell’una sull’altra, dovendosi altrimenti ricondurre la condotta a una ordinaria litigiosità di coppia penalmente irrilevante. Sul punto la motivazione di primo grado, recepita dalla Corte distrettuale, configura un doppio conforme non scalfito dalle doglianze difensive.

La Corte ha poi ritenuto fondato il primo motivo, che assorbe il secondo. Ha preliminarmente affermato la sussistenza dell’interesse all’impugnazione, da valutare con riferimento alla prospettazione del mezzo e non all’effettiva fondatezza della pretesa. Il ricorrente ha evidenziato che la ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 572, comma 2, cod. pen. potrebbe rendere concreta l’inoperatività in sede esecutiva della sospensione dell’ordine di esecuzione prevista dall’art. 656, comma 5, c.p.p., rientrando il delitto aggravato tra le fattispecie ostative di cui all’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. La Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui, in tema di recidiva, sussiste l’interesse ad impugnare anche quando non sia conseguito alcun aumento di pena per effetto della prevalenza delle attenuanti, esplicando l’aggravante effetti sui benefici penitenziari, sulla riabilitazione e sull’estinzione della pena.

Nel merito, la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva ravvisato la violenza assistita non con riferimento a un unico episodio, peraltro contestato al capo B) come avvenuto in un arco temporale esterno al periodo contestato al capo A), ma con riferimento a una pluralità di episodi cui i figli minorenni avevano reiteratamente assistito. La circostanza aggravante non risulta quindi ritualmente contestata né in diritto né in fatto. La Corte ha affermato che il giudice non può riconoscere un’aggravante mai contestata, poiché la contestazione è riservata al pubblico ministero, e che ricorre la nullità della sentenza ex art. 522, comma 2, c.p.p., trattandosi di nullità assoluta, insanabile e rilevabile in ogni stato e grado. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza limitatamente all’aggravante di cui all’art. 572, comma 2, cod. pen., escludendola, senza necessità di rideterminare la pena, avendo i giudici di merito già riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti, e ha rigettato il ricorso nel resto.

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Nota della Redazione

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