Ottemperanza a sentenza del giudice ordinario e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1949 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario divenuta definitiva per mancata impugnazione nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., rientrando tale pronuncia tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente l’esperimento dell’azione. Accertato il rituale esercizio dell’azione e l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del titolo entro un termine e dispone, per il caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. La penalità di mora può essere negata in ragione dell’esiguità degli importi in contestazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario con cui l’amministrazione comunale era stata condannata al pagamento di somme in suo favore. Il ricorso è stato notificato il 17.1.2024 e depositato il successivo 1.2.2024. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio. Alla camera di consiglio del 10 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

La questione giunge davanti al giudice amministrativo perché l’ente locale, destinatario del titolo esecutivo, non ha dato spontanea esecuzione alla condanna. Il ricorrente ha quindi attivato il rimedio dell’ottemperanza davanti al TAR Sicilia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità dell’azione. La sentenza del giudice ordinario non è stata impugnata nel termine previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., come attestato da documentazione versata in atti datata 8.11.2022. La pronuncia rientra pertanto tra i provvedimenti giurisdizionali per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette il giudizio di ottemperanza.

Il Tribunale esamina poi i presupposti processuali. Risulta rispettato il termine decennale previsto dall’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. per la proposizione dell’azione, così come il termine per il deposito del ricorso fissato dall’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. Il provvedimento è stato inoltre notificato all’amministrazione con formula esecutiva, con conseguente rispetto delle formalità richieste ai fini del decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Nel merito, accertato il rituale esercizio dell’azione e l’inadempimento dell’ente, il Collegio riconosce in capo all’amministrazione l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza. Ordina quindi al Comune di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della presente decisione, se anteriore.

Il Tribunale rigetta invece la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, motivando la decisione con l’esiguità degli importi in contestazione. Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine, dispone sin d’ora l’intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., nominando commissario ad acta il Segretario generale del Comune, con facoltà di delega, e riservandosi di liquidare il relativo compenso a carico dell’amministrazione inottemperante.

Quanto alle spese, il Collegio le liquida in favore del ricorrente, con distrazione al difensore ai sensi dell’art. 93 c.p.c., e dispone l’oscuramento delle generalità della parte interessata ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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