Muro di contenimento anteriore al 1967 e titolo edilizio desumibile dal permesso (TAR Liguria n. 195 del 13.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione e di rimessa in pristino adottato ai sensi degli artt. 31 e 33 d.P.R. n. 380/2001 presuppone l’accertata assenza di titolo edilizio abilitativo e, per le opere soggette a vincolo, l’assenza dell’autorizzazione paesaggistica. Il muro di contenimento che, per le sue caratteristiche e per la funzione di sostegno del fondo su cui insiste l’edificio, risulti compreso, ancorché sommariamente rappresentato, nelle varianti al permesso di costruire dell’edificio medesimo, deve ritenersi assistito dal titolo edilizio. A tale conclusione si perviene quando le modalità di rappresentazione grafica del tempo e la necessità del manufatto per conseguire il risultato progettuale autorizzato consentano di desumere la sua inclusione nel titolo. Ove il manufatto sia stato realizzato prima dell’imposizione del vincolo paesaggistico, difetta anche il presupposto dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004. Le questioni sulla proprietà del muro, sulle cause del dissesto e sulla ripartizione delle spese di riparazione esulano dal thema decidendum e dalla giurisdizione amministrativa, rientrando in quella del giudice ordinario ai sensi degli artt. 880 e ss. cod. civ.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava la determinazione del responsabile dell’area Urbanistica del Comune di Vezzano Ligure n. 112 del 3.10.2022, con cui, previa revoca della precedente ordinanza n. 115 del 2.12.2021, era stata ingiunta a lui e ad altri soggetti la demolizione di un muro di contenimento, ritenuto realizzato in assenza di titolo edilizio. Deduceva cinque motivi, incentrati sulla propria estraneità all’abuso, sull’omessa comunicazione di avvio del procedimento, sul difetto di istruttoria e di motivazione, sull’anteriorità del manufatto rispetto al 1° settembre 1967 e sull’omessa valutazione della fiscalizzazione dell’abuso, attesa la funzione di stabilizzazione del versante e di sostegno del fondo su cui insiste l’edificio residenziale.

Il Comune si costituiva controdeducendo. Il ricorrente, con un’azione civile ex art. 1172 cod. civ. davanti al Tribunale di La Spezia, aveva nel frattempo contestato la titolarità del muro, assumendone l’integrale collocazione su area confinante. Il Collegio disponeva l’integrazione del contraddittorio e una verificazione affidata al dirigente del Settore Tecnico della Provincia della Spezia, con quesiti su ubicazione catastale, vincoli, titolo edilizio, epoca di realizzazione e sicurezza delle operazioni di demolizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene condivisibili e fa proprie le conclusioni del verificatore. Quanto all’ubicazione, è vero che la porzione fessurata e pericolante del muro ricade nella proprietà del confinante, ma il tratto più a nord e quello ortogonale dopo l’angolo di sud-ovest insistono sul fondo del ricorrente. Il manufatto, unitario, svolge dunque una funzione di contenimento e sostegno del fondo su cui è stato edificato l’edificio residenziale.

Quanto al titolo edilizio, il verificatore ha accertato che il muro fu realizzato in forza delle varianti prima e seconda al permesso di costruire n. 67 del 1967, relativo all’edificio. Il Collegio ritiene ragionevole la considerazione che negli anni Sessanta la rappresentazione dei muri di sistemazione esterna fosse sommaria e che tali manufatti dovessero intendersi compresi nel titolo, allorché necessari per conseguire il risultato progettuale autorizzato. Nella seconda variante il muro è persino rappresentato in assonometria, seppur parzialmente.

Il manufatto risulta inoltre realizzato antecedentemente all’imposizione del vincolo paesaggistico, sicché non era necessario il titolo paesaggistico. Ne consegue la fondatezza del ricorso: difettano i presupposti dell’ordine di demolizione e ripristino sia ai sensi della normativa edilizia, sia ai sensi dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004.

Il Collegio precisa che le questioni sulla proprietà del muro di confine, sulle cause del dissesto e sull’individuazione dei soggetti sui quali gravano riparazioni o ricostruzione sono estranee al thema decidendum e alla giurisdizione amministrativa, rientrando in quella del giudice ordinario secondo gli artt. 880 e ss. cod. civ., e risultano già oggetto della causa civile pendente. Le finalità di tutela della sicurezza pubblica e privata sono del resto estranee al potere di vigilanza edilizia ex artt. 27 e ss. d.P.R. n. 380/2001 e già perseguite con l’ordinanza contingibile e urgente n. 60 del 15.11.2019, non impugnata né revocata.

Il ricorso è pertanto accolto e la determinazione annullata. Il Collegio compensa integralmente le spese e condanna il Comune al pagamento delle spese della verificazione delegate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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