Diritto di uso pubblico equipara area privata a demanio e legittima concessione (TAR Liguria n. 311 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’area di proprietà privata gravata da un diritto di uso pubblico è equiparata al demanio pubblico in forza dell’art. 825 cod. civ., con la conseguenza che la sua occupazione da parte di un soggetto determinato richiede il rilascio di una concessione analoga a quella per l’occupazione del suolo pubblico. Il regolamento comunale che vieti il rilascio o il rinnovo di concessioni su una porzione di tale area non produce alcun effetto espropriativo, limitandosi a delimitare l’ambito del divieto senza incidere sulla titolarità del bene. Tuttavia, l’inclusione dell’area nel perimetro interdetto è viziata da eccesso di potere per contraddittorietà interna quando non sia sorretta da adeguata motivazione e assoggetti a un regime più severo un’area privata priva delle limitazioni all’accesso che caratterizzano le zone effettivamente protette.

Il Fatto

La titolare di un’impresa di ristorazione, affittuaria di un’azienda sita in prossimità di via dell’Amore e adiacente a un’area di proprietà privata destinata all’uso pubblico, ha chiesto al Comune la concessione di occupazione di suolo per 33 mq nel periodo estivo. Il Comune ha assentito solo 27 mq e con limitazione oraria a partire dalle ore 20.00, escludendo 6 mq in quanto ricadenti in un tratto vietato dal regolamento comunale modificato con delibera consiliare. La ricorrente ha impugnato il diniego parziale e la modifica regolamentare; il proprietario dell’area ha proposto autonomo ricorso avverso la delibera e il riscontro negativo alla richiesta di correzione della planimetria.

I giudizi, riuniti per connessione, investono tanto il silenzio-inadempimento originariamente serbato dal Comune, poi superato dal provvedimento espresso, quanto la legittimità della disciplina regolamentare che preclude le concessioni sulla porzione contestata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il regime dell’area. Si tratta di bene di proprietà privata, realizzato in ampliamento rispetto alla via, sul quale grava un obbligo di uso pubblico permanente assunto dal proprietario con convenzione. Il Tribunale qualifica tale situazione come diritto di uso pubblico, diritto reale attribuito al Comune per soddisfare un interesse generale della collettività, e non come servitù prediale. Ne deriva l’equiparazione al demanio in forza dell’art. 825 cod. civ., richiamando Cons. St., sez. II, n. 2999 del 2020.

Su questa base l’atto che sottrae l’area all’uso indifferenziato per porla a disposizione di un soggetto determinato ha la stessa natura della concessione di suolo pubblico. Il Collegio richiama l’art. 5 del Regolamento e la disciplina tributaria già dettata dall’art. 38 d.lgs. n. 507/1993, nonché Cass., Sez. Un., n. 158 del 1999. Il contrasto tra regolamento e convenzione si risolve a favore del regolamento, non potendo l’autorizzazione gratuita ivi prevista riferirsi a occupazioni stabili.

Nel merito il Tribunale esclude l’effetto espropriativo lamentato: la delibera si limita a delimitare l’area in cui vige il divieto, senza incidere sulla titolarità del bene. Ritiene invece fondato il vizio di contraddittorietà interna: la limitazione non è sorretta da adeguata motivazione, perché non si comprende per quale ragione gli interessi pubblici tutelati sarebbero pregiudicati dalla presenza di tre tavoli su 6 mq e non da sei tavoli sull’area assentita o da occupazioni sulla via pubblica, in tratti più stretti. L’area, peraltro, è esterna alla zona ad accesso controllato.

Quanto al profilo orario, il Collegio conferma la misura cautelare già adottata e ritiene la limitazione priva di motivazione, alla luce della chiusura della parte contingentata alle ore 19.00. I motivi aggiunti sul provvedimento sono invece improcedibili, essendo cessata l’efficacia dell’atto, salvo che per il profilo orario. Il ricorso avverso il silenzio è dichiarato improcedibile; i ricorsi sono accolti nei limiti indicati, con annullamento parziale della delibera e del provvedimento e condanna del Comune alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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