Carta docente non accreditata: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3479 del 04.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notifica del titolo esecutivo, inteso quale atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, e non dalla sua spedizione in forma esecutiva. La formulazione della norma resta compatibile con l’art. 475 c.p.c. dopo le modifiche introdotte dalla legge Cartabia, che ha reso non più necessaria la spedizione in forma esecutiva. Accertata l’inottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro un termine e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta, la cui attività rientra nei compiti istituzionali e non dà luogo a compenso. L’inadempimento non contestato al momento della proposizione del ricorso giustifica la condanna alle spese di causa.
Il Fatto
Con sentenza n. 1588/2023, pubblicata il 4 maggio 2023, il Tribunale di Milano, sezione Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere alla ricorrente il diritto all’accredito sulla carta del docente dell’importo di euro 500,00 annui per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023. La sentenza è stata rilasciata in copia conforme a valere come titolo per l’esecuzione forzata ai sensi dell’art. 475 c.p.c. e in tale forma notificata al Ministero il 14.02.2024. Sulla decisione si è formato il giudicato, come da attestazione della cancelleria del 27 giugno 2024.
La ricorrente lamenta che l’amministrazione non ha provveduto all’accredito della somma. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma. All’udienza camerale del 19 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Sul piano processuale, il Collegio ritiene il ricorso procedibile. Dopo la notifica della sentenza quale titolo esecutivo e prima della proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, richiamando in termini Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2024, n. 309.
Il Tribunale chiarisce che la norma si riferisce al titolo esecutivo nel senso dell’atto che, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile realizzabile coattivamente. Diversa è la spedizione in forma esecutiva, che secondo l’art. 475 c.p.c. costituiva requisito per portare a esecuzione le sentenze secondo il rito civile.
Dopo le modifiche della cd. legge Cartabia, la spedizione in forma esecutiva non è più necessaria. Ne deriva che la formulazione dell’art. 14 non pone problemi di compatibilità con l’attuale previsione dell’art. 475 c.p.c.: il termine dei 120 giorni decorre dalla notifica del titolo esecutivo, ossia della sentenza dotata di attestazione di conformità, presso la sede del debitore.
Nel merito il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo per la parte di interesse. Il Collegio accoglie la domanda e adotta le misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.: dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni. L’attività rientra nei compiti istituzionali, sicché non è dovuto alcun compenso.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è condannata al pagamento, con importi liquidati tenendo conto dell’attività minima e stereotipata richiesta dalla materia, e con distrazione a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese
- Art. 474 c.p.c. – Titolo esecutivo
- Art. 475 c.p.c. – Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale