Punteggio premiale e tappo elastomero: prevale la lettera della lex specialis (Cons. Stato n. 4257 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di gara pubblica il requisito cui la lex specialis ricollega l’attribuzione di un punteggio premiale va interpretato privilegiando il significato letterale delle clausole, ove esse siano inequivoche sul piano logico e testuale. In tal caso sono escluse interpretazioni integrative che ne amplino l’ambito applicativo. L’operatore che intenda far valere l’equivalenza funzionale di un diverso prodotto deve rendere apposita dichiarazione di equivalenza in sede di gara. In difetto, la valutazione della Commissione giudicatrice che escluda la sussistenza del requisito è legittima. La documentazione tecnica prodotta per la prima volta in appello è inammissibile ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., salvo le ipotesi eccettuative ivi previste.

Il Fatto

La società appellante aveva partecipato alla procedura indetta dalla centrale di committenza regionale per la fornitura di deflussori ed elastometri, risultando non aggiudicataria del lotto 23. Impugnava davanti al TAR Lombardia l’aggiudicazione disposta in favore della concorrente, deducendo tra l’altro la mancata attribuzione dei quattordici punti premiali previsti dalla Tabella di gara per la «presenza di un tappo di chiusura a fine elastomero».

Il TAR respingeva il ricorso, ritenendo che il dispositivo offerto dall’appellante non contenesse il tappo richiesto dalla lex specialis, avendo la Commissione rinvenuto un tappo di chiusura a fine linea di infusione, funzionalmente diverso. La società proponeva appello avverso il solo capo relativo al punteggio premiale, lamentando un errore di fatto del primo giudice e la natura «manipolativa» della lettura del disciplinare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari. Rileva che l’appellante ha tacitamente prestato acquiescenza ai capi della sentenza che hanno respinto il primo e il terzo motivo, non riproposti in appello: le relative questioni sono coperte da giudicato. Disattende l’eccezione di inammissibilità fondata sull’erronea indicazione del lotto, riconducibile a un evidente errore materiale, posto che l’appello ha ad oggetto la sentenza relativa al lotto 23.

Accoglie invece l’eccezione, proposta da entrambe le resistenti, di inammissibilità dell’attestazione tecnica sull’elastomero prodotta per la prima volta in appello. Richiamando l’art. 104, comma 2, c.p.a. e l’art. 354 c.p.c., e sulla scorta di un articolato indirizzo (Cons. Stato, sez. III, n. 1861 del 2026; sez. IV, n. 4347/2018; sez. III, n. 3142/2017), esclude che nel giudizio amministrativo di appello possano prodursi nuovi mezzi di prova o documenti, compresa la perizia di parte, ove acquisibili nel primo grado. Non ricorrono le ipotesi eccettuative previste dalla norma.

Nel merito, il motivo è infondato. La Corte conferma che la locuzione «a fine elastomero» individua il punto terminale dell’elastomero e che il tappo «combi», in quanto elemento accessorio e separato, non è posizionato a fine elastomero né assolve la funzione di sigillare il serbatoio della pompa impedendo la fuoriuscita del farmaco. La lex specialis è chiara, e in ossequio al principio in claris non fit interpretatio non sono ammesse letture integrative.

Decisiva è la stessa dichiarazione resa in gara dall’appellante, che colloca il tappo «combi» nella confezione e non a fine elastomero. In assenza di una dichiarazione di equivalenza, le considerazioni sulla maggiore sterilità del prodotto sono ultronee. Il percorso motivazionale del primo giudice è quindi incensurabile, in linea con l’orientamento che impone di privilegiare il significato letterale delle clausole inequivoche (Cons. Stato, sez. V, n. 5405 del 2025; sez. III, n. 3052 del 2021). L’appello è respinto, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 354 c.p.c.

Tutte le 177 sentenze sull'art. 354 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *