Revoca contributo per falsa dichiarazione solo se il contributo non spetta (TAR Toscana n. 475 del 14.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di revoca di contributi pubblici, la decadenza per dichiarazione falsa o reticente resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 opera solo quando la dichiarazione stessa era necessaria per ottenere il beneficio, sì che la sua mancanza avrebbe escluso l’ammissione. Ove il bando ricolleghi alla pendenza di un procedimento penale non la non spettanza del contributo, ma la sola sospensione dell’erogazione (cd. congelamento), l’omessa dichiarazione non integra causa di decadenza. Il provvedimento di revoca fondato su tale presupposto è illegittimo per difetto dei relativi presupposti applicativi. Resta ferma la giurisdizione del giudice amministrativo quando la revoca attenga all’insussistenza, originaria o sopravvenuta, di un requisito di ammissione al beneficio.

Il Fatto

La società ricorrente partecipava, in partenariato, a un bando regionale per progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI, finanziato con fondi FESR. Il progetto era ammesso e le veniva assegnato un contributo in conto capitale.

In sede di istanza per l’erogazione del primo stato di avanzamento, il legale rappresentante rendeva la dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dal bando, attestando l’insussistenza di procedimenti penali pendenti per le fattispecie elencate nella decisione della Giunta regionale. Dai controlli emergeva invece un procedimento per omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche. La Regione disponeva quindi la revoca del contributo e il recupero delle spese istruttorie. La società impugnava davanti al TAR, chiedendo anche la condanna al pagamento dell’importo non erogato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalle resistenti in favore del giudice ordinario, e la ritiene infondata. Richiamando il principio di Cass. Sez. Un. n. 19484 del 2024, il TAR ribadisce la ripartizione: la giurisdizione amministrativa sussiste quando la revoca riguarda l’insussistenza originaria o la perdita sopravvenuta di un requisito di ammissione al beneficio; quella ordinaria quando la revoca sanziona l’inadempimento delle obbligazioni assunte dal beneficiario. Nel caso concreto la revoca si fondava sulla ritenuta impossidenza di un requisito di accesso, sicché la causa rientra nella giurisdizione amministrativa.

Nel merito, il primo motivo è infondato. Il bando imponeva di allegare alla domanda di liquidazione una dichiarazione attestante l’insussistenza di procedimenti pendenti per una serie di reati, tra cui l’art. 589 cod. pen. commesso con violazione delle norme antinfortunistiche. La fattispecie era espressamente menzionata tanto nel modulo regionale quanto nella decisione della Giunta. Il TAR respinge l’interpretazione teleologica della ricorrente: la finalità di contrasto al caporalato non esclude che rientrino tra i crimini da segnalare i fatti che pregiudicano l’incolumità dei lavoratori, anche se regolarmente assunti.

Il secondo motivo è invece fondato. La decadenza prevista dal bando per le dichiarazioni false non opera per ogni inesattezza, ma solo per quelle senza le quali il contributo non sarebbe spettato. Il bando riconnette alla pendenza del procedimento penale non la non spettanza del contributo, bensì esclusivamente la sospensione dell’erogazione. Pertanto, ove la dichiarazione fosse stata corretta, la società non sarebbe stata esclusa dal beneficio: la conseguenza sarebbe stata il congelamento dei pagamenti. La revoca è dunque disposta in difetto dei presupposti applicativi della decadenza e va annullata.

Resta invece respinta la domanda di condanna al pagamento ex art. 34, comma 1, cod. proc. amm. Il Collegio rileva che dal fascicolo non emerge il completamento dell’istruttoria propedeutica al pagamento; l’accoglimento richiederebbe ulteriore attività amministrativa, che preclude la condanna. Le spese sono compensate per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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