Recesso dal conto corrente legittimo con preavviso che tutela il cliente (ABF Collegio di Bari n. 2312 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La banca può recedere ad nutum dal contratto di conto corrente a tempo indeterminato, ove tale facoltà sia pattuita, purché rispetti un termine di preavviso congruo e i principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto. Il recesso non deve assumere connotati arbitrari o imprevedibili per il cliente, specie in assenza di inadempimenti o insolvenza. La motivazione sintetica addotta dall’intermediario, per quanto insoddisfacente sul piano della trasparenza, non rende di per sé illegittimo il recesso, se il ricorrente non allega elementi che ne dimostrino il carattere pretestuoso o discriminatorio. Integra un preavviso di fatto idoneo a tutelare l’affidamento del cliente la condotta della banca che, pur comunicato il recesso, mantenga in vita il rapporto per un periodo più ampio di quello contrattuale, consentendo un’ordinata migrazione verso altro intermediario.

Il Fatto

La società ricorrente era titolare di un conto corrente presso l’intermediario resistente, oltre che di un ulteriore rapporto acceso presso lo stesso istituto. Ricevuta la comunicazione di recesso unilaterale, motivata con riferimento a presunte irregolari movimentazioni, la società ha contestato la decisione ritenendola ingiustificata e lesiva dei propri interessi economici e operativi, chiedendo la riapertura del conto e il risarcimento dei danni finanziari per non aver potuto effettuare pagamenti.

L’intermediario ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità della domanda, in quanto diretta a un facere infungibile, e nel merito ha rivendicato la legittimità del recesso, comunicato con raccomandata consegnata il 19/08/2025, richiamando il combinato disposto degli artt. 1373 e 1855 c.c. e un precedente del Collegio di Roma. Ha inoltre precisato di aver atteso l’inizio di ottobre prima di estinguere il conto, così consentendo alla società di accendere nuovi rapporti altrove.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità. L’Arbitro non può emettere pronunce costitutive né imporre prestazioni di facere infungibile, quali la prosecuzione forzata di un rapporto di conto corrente, che presuppongono un margine di valutazione discrezionale e fiduciaria insuscettibile di esecuzione in forma specifica. Nondimeno, in un’ottica di favore per il cliente, la domanda formalmente volta alla riapertura del rapporto viene riqualificata come richiesta di mero accertamento della legittimità del recesso e dell’eventuale responsabilità risarcitoria. L’eccezione è quindi respinta, nei limiti dell’ammissibilità così ricostruita.

Nel merito, il Collegio richiama l’art. 1855 c.c., che consente il recesso dal conto corrente a tempo indeterminato con preavviso nel termine degli usi o, in mancanza, di quindici giorni, e l’art. 126-septies, comma 2, TUB, che ammette il recesso dal contratto quadro con preavviso di almeno due mesi. La banca può dunque recedere anche ad nutum, ove pattuito, fermo l’obbligo di un preavviso congruo e del rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

Esaminando la condotta concreta, il Collegio rileva che la comunicazione di recesso si limitava a richiamare una “irregolare movimentazione” senza precisarne il contenuto. Tale formula, pur insoddisfacente sotto il profilo della trasparenza, non è di per sé sufficiente a fondare l’illegittimità del recesso, in assenza di elementi che ne dimostrino il carattere pretestuoso o discriminatorio: la ricorrente non ha allegato fatti specifici idonei a far ritenere il riferimento meramente apparente o strumentale.

Quanto al preavviso, il Collegio osserva che tra la ricezione della comunicazione e l’estinzione del conto, avvenuta il 07/10/2025, è trascorso un periodo superiore al termine contrattuale di dieci giorni previsto per i non consumatori. Tale condotta integra un preavviso di fatto, anche più ampio di quello pattuito, che ha consentito alla società di proseguire l’ordinaria operatività e di trasferire i propri rapporti, realizzando la funzione di protezione dell’affidamento del cliente presidiata dalla buona fede. Il Collegio richiama sul punto un proprio precedente relativo a fattispecie analoga e al medesimo intermediario (Coll. Bari, decisione n. 527/26) e ritiene il recesso non arbitrario.

Il ricorso è pertanto non meritevole di accoglimento, restando assorbita l’ulteriore domanda risarcitoria, peraltro priva di prova.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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