Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro dinanzi al giudice amministrativo (TAR Molise n. 66 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile anche per l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, che abbia condannato la pubblica amministrazione al pagamento di una somma di denaro. A seguito delle modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ., non è più richiesta la spedizione del titolo giudiziale in forma esecutiva: è sufficiente la notificazione della sentenza in copia attestata conforme all’originale. Il giudice amministrativo, accertata l’inadempienza, ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e nomina, fin d’ora, un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. La richiesta di somme ulteriori ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. resta subordinata alla verifica dell’eventuale mancata collaborazione dell’amministrazione debitrice.

Il Fatto

La ricorrente, docente precaria titolare di supplenze negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, ha ottenuto dal Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto al beneficio della carta del docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accreditamento della somma complessiva di € 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione, e al pagamento delle spese di lite.

Passata in giudicato la sentenza, e rimasta ineseguita la condanna, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Molise, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per ogni successiva violazione. L’Amministrazione, costituitasi, non ha contestato l’ammissibilità e la fondatezza della pretesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Le allegazioni documentali attestano il passaggio in giudicato della sentenza, risultante dall’attestazione resa dal Tribunale di Campobasso in data 29.07.2024.

Sul piano delle formalità esecutive, la sentenza era stata notificata all’Amministrazione in copia conforme all’indirizzo PEC già il 19.06.2024. Il TAR richiama le modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ., in base alle quali, a decorrere dal 28 febbraio 2023, per portare ad esecuzione le sentenze del giudice ordinario non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva: le sentenze devono essere rilasciate in copia attestata conforme all’originale. Le modalità di notificazione seguite dalla ricorrente risultano pertanto adeguate.

Il titolo azionato, consistente in una sentenza del Tribunale civile, rientra tra quelli esperibili con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

Nel merito il ricorso è fondato: la somma di € 2.500,00 corrisponde a quella indicata nella sentenza da eseguire. Il Collegio precisa tuttavia che la ricorrente non ha titolo a pretendere il rimborso delle spese del giudizio di cognizione, assegnate con distrazione in favore del difensore antistatario, e che tale statuizione non costituisce oggetto del petitum del ricorso.

Il TAR ordina quindi al Ministero di dare esecuzione ai pagamenti nel termine di 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, e nomina fin d’ora un commissario ad acta ratione muneris, con facoltà di delega e senza compenso, destinato ad attivarsi su istanza della ricorrente in caso di vana scadenza del termine. Quanto alla richiesta di somme ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale non ravvisa allo stato i presupposti, salva diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 475 c.p.c.

Tutte le 848 sentenze sull'art. 475 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *