Risarcimento ex art. 112 c.p.a. anche senza giudicato formale (Cons. Stato n. 8972 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio risarcitorio dell’art. 112, comma 3, c.p.a. non presuppone che la sentenza abbia accertato con certezza la spettanza del bene della vita. Esso opera anche quando dalla pronuncia discenda un obbligo conformativo che, combinandosi con la successiva attività amministrativa, avrebbe potuto condurre all’attribuzione del bene, divenuta poi impossibile in forma specifica. Il riferimento al giudicato contenuto nella norma va letto come vincolo precettivo di merito, non come giudicato formale ex art. 324 cod. proc. civ.: è irrilevante la pendenza del ricorso per cassazione per eccesso di potere giurisdizionale. La responsabilità dell’amministrazione ha natura oggettiva; la prova liberatoria può riguardare solo l’insussistenza del nesso causale o una causa di giustificazione.
Il Fatto
La ricorrente, mandataria di un’a.t.i., aveva impugnato l’esito di una gara indetta da un Comune per la ristrutturazione di un impianto destinato alle Olimpiadi invernali. Il T.R.G.A. aveva accolto in parte il ricorso principale e quello incidentale. In appello la Sezione, con sentenza n. 9579/2023, aveva accolto il gravame principale, respinto quello incidentale e ordinato all’amministrazione di provvedere entro trenta giorni.
Il Comune aveva riaggiudicato la gara alla ricorrente, ma aveva demandato al r.u.p. la verifica dei presupposti per il subentro nel contratto, poi escluso con provvedimento del 7.2.2024. Di qui il ricorso per ottemperanza e i motivi aggiunti, con domanda di nullità per elusione del giudicato e, in subordine, di risarcimento ex art. 112, comma 3, c.p.a. nelle more dell’ultimazione dei lavori, la parte ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla tutela in forma specifica, insistendo per il solo ristoro per equivalente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo: il provvedimento del 7.2.2024 aveva completato l’attuazione della sentenza, esaurendo l’interesse alla verifica del subentro. Analogamente improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la domanda di nullità e di esecuzione in forma specifica, stante l’ultimazione dei lavori.
Respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione, il Consiglio ha qualificato la domanda come riconducibile all’art. 112, comma 3, c.p.a. e non all’art. 2043 cod. civ.: oggetto del ristoro non è l’illegittimità del diniego, ma l’impossibilità di ottenere il bene della vita per effetto delle condotte complessive dell’amministrazione.
Sul presupposto del giudicato, la Sezione ha escluso che la norma richieda la stabilità formale della sentenza. La pendenza del ricorso in Cassazione non impedisce il rimedio, salvo il diritto alla ripetizione in caso di accoglimento. Diversamente opinando si creerebbe una duplice aporia: presupposti più severi per l’ottemperanza per equivalente rispetto a quella in forma specifica, e incentivo a impugnazioni dilatorie.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto integrato il nesso causale. L’amministrazione aveva accelerato l’esecuzione dei lavori dopo la sentenza di primo grado, stipulando il contratto poco prima dell’udienza di appello, e aveva poi ritardato le verifiche imposte dal giudicato. Il richiamo all’art. 125 c.p.a. e al D.P.C.M. sopravvenuto non costituisce causa esterna idonea a escludere la responsabilità, trattandosi di regola che limita i poteri del giudice, non quelli dell’amministrazione.
Quanto al quantum, la Sezione ha distinto le voci di utile analiticamente provate da quelle stimate equitativamente, ha applicato la decurtazione per aliunde perceptum vel percipiendum e ha riconosciuto il danno curricolare, liquidando complessivamente euro 2.689.469,27, oltre interessi legali dalla pubblicazione. Ha inoltre disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti.
Nota della Redazione
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