Decisione a sorpresa e questioni officiose: nullità e rimessione al primo giudice (Cons. Stato n. 7521 del 14.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo che pone a fondamento della decisione questioni rilevate d’ufficio, aventi carattere dirimente rispetto all’esito della controversia, senza sottoporle al preventivo contraddittorio delle parti, viola l’art. 73, comma 3, c.p.a. e il principio del contraddittorio di rilievo costituzionale ex art. 111, comma 2, Cost. Tale omissione integra la nullità della sentenza e trova sanzione endoprocessuale nell’art. 105, comma 1, c.p.a., che annovera tra le ipotesi di rimessione al primo giudice il caso in cui sia mancato il contraddittorio o sia stato leso il diritto di difesa di una delle parti. Il giudice d’appello, accertata la decisione a sorpresa, annulla la sentenza e rimette la causa al primo giudice, restando preclusa la disamina di ogni altra questione dedotta.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di erede dell’originaria proprietaria, ha impugnato davanti al TAR Puglia la nota con cui la società resistente ha respinto la richiesta di retrocessione parziale del compendio immobiliare già espropriato, oltre alla procedura di selezione indetta per la vendita del medesimo bene. Il primo giudice, dopo una prima declaratoria di difetto di giurisdizione, riformata dal Cons. Stato con sentenza che ha affermato la giurisdizione amministrativa, ha deciso nel merito con la sentenza n. 683/2025.
Con tale pronuncia il TAR ha dichiarato inammissibile e irricevibile la domanda di annullamento della procedura di vendita, ritenendola non notificata all’aggiudicatario e tardiva, e improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di annullamento del diniego, qualificando la riserva risarcitoria come domanda di accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, c.p.a., e giudicandola infondata. Il ricorrente ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo di appello, con cui si deduceva la nullità della sentenza per avere il primo giudice deciso una questione rilevata d’ufficio senza sottoporla al preventivo contraddittorio delle parti. Il Consiglio di Stato osserva che il TAR ha fondato la propria decisione su questioni di ammissibilità, ricevibilità e procedibilità emerse officiosamente, senza darne avviso alle parti.
L’accertamento si basa su un dato pacifico e sull’esame degli atti: dalla documentazione di primo grado non emerge che tali questioni siano state oggetto di contraddittorio, né dal verbale di udienza risulta alcun avviso alle parti del rilievo officioso. Di qui la violazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a., che impone al giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d’ufficio, e del principio del contraddittorio di cui all’art. 2 c.p.a. e all’art. 111, comma 2, Cost.
Quanto alle conseguenze, il Consiglio richiama il proprio costante orientamento: sebbene l’art. 73, comma 3, c.p.a. non sanzioni espressamente di nullità la sentenza resa in violazione del contraddittorio, diversamente dall’art. 101, comma 2, c.p.c., l’omissione trova sanzione endoprocessuale nell’art. 105, comma 1, c.p.a., che prevede la rimessione al primo giudice per il caso in cui sia mancato il contraddittorio o sia stato leso il diritto di difesa. Sul punto richiama l’Ad. plen. 5 settembre 2018, n. 14 e i precedenti Cons. Stato, sez. IV, n. 1881 del 2025 e Cons. Stato, sez. III, n. 3124 del 2022.
Accertata la decisione a sorpresa, il Collegio annulla la sentenza impugnata e rimette la causa al primo giudice ex art. 105, comma 1, c.p.a., restando logicamente preclusa la disamina degli altri motivi di appello. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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