Fideiussione a prima richiesta e recesso del garante: onere della banca (Cass. civ. Sez. III n. 27597 del 22.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel contratto autonomo di garanzia il garante può opporre le eccezioni relative al rapporto di garanzia in sé, e quindi all’estensione temporale dell’obbligazione, restando precluse soltanto quelle relative al rapporto garantito, salva l’exceptio doli. La qualificazione giuridica del negozio è coperta dal giudicato interno solo quando abbia condizionato l’indagine di merito e non sia stata investita dall’impugnazione del capo che ne costituisce la premessa. Il garante receduto non deve provare l’estinzione del debito: è la banca a dover dimostrare che il credito azionato è sorto prima del recesso o in dipendenza di rapporti già esistenti a quella data. Il principio di non contestazione opera sui fatti storici specificamente allegati, non sulla loro qualificazione giuridica né in difetto di allegazione.

Il Fatto

Con scrittura privata del 1996 una garante si costituiva fideiussore di una società per le obbligazioni verso una banca, con pagamento «a semplice richiesta scritta» e facoltà di recesso, restando obbligata per le obbligazioni in essere alla conoscenza del recesso e per quelle sorte in dipendenza di rapporti già allora esistenti. Nel 2006 comunicava il recesso.

Dichiarato il fallimento della debitrice, la banca otteneva decreto ingiuntivo per oltre 81.000 euro. La garante proponeva opposizione, contestando la riferibilità del credito a un’esposizione consolidatasi dopo il recesso. Il Tribunale rigettava l’opposizione qualificando il negozio come contratto autonomo di garanzia. La Corte d’appello, in riforma, revocava il decreto e rigettava le domande della banca, per mancata prova di un credito anteriore al recesso. La cessionaria del credito ricorre in Cassazione.

La Motivazione della Corte

La ricorrente deduce anzitutto la violazione dell’art. 2909 c.c., per avere la Corte territoriale riqualificato la garanzia come fideiussione «a prima richiesta» nonostante il giudicato interno formatosi sul contratto autonomo. Il motivo è infondato: il giudicato interno si forma sui capi non impugnati, ai sensi dell’art. 329, secondo comma, c.p.c., e non sulle premesse logico-giuridiche del capo impugnato (cfr. Sez. Un. n. 16084 del 2021). La garante aveva impugnato proprio la statuizione di inopponibilità delle eccezioni, della quale la qualificazione era premessa.

La Corte aggiunge che la decisione sarebbe stata la medesima anche mantenendo la qualificazione del primo giudice. L’eccezione accolta attiene al contenuto e all’estensione temporale della garanzia, dunque al rapporto di garanzia, ed è opponibile anche dal garante autonomo, al quale restano precluse solo le eccezioni sul rapporto garantito, salva l’exceptio doli (Sez. Un. n. 3947 del 2010).

Il secondo motivo assume l’erronea applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. quanto all’azzeramento del conto per effetto di un giroconto. La Corte replica che la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia addossato l’onere a chi non lo aveva, non quando la ricostruzione del fatto non sia condivisa (cfr. Sez. Un. n. 16598 del 2016). La Corte territoriale ha accolto l’appello per la mancata prova, da parte della banca, del fatto costitutivo della pretesa verso il garante receduto.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 101 c.p.c. per il rilievo d’ufficio dell’estinzione. La censura, riqualificata come error in procedendo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (cfr. Sez. Un. n. 17931 del 2013), è infondata: il giudice non ha introdotto una questione nuova, ma valutato un documento prodotto dalla stessa banca entro un tema di causa introdotto dall’opponente. La norma non impone di anticipare la valutazione delle prove acquisite.

Il quarto motivo contesta la ritenuta mancata prova del rapporto di anticipo su fatture. La Corte ribadisce che il principio di non contestazione presuppone una specifica allegazione del fatto da parte di chi ha l’onere probatorio; mancando ogni allegazione sulla data di apertura del rapporto, resta la regola dell’art. 2697 c.c. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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