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Nullità della clausola penale e parità di trattamento nel recesso nel contratto di agenzia (Cass. civ. Sez. L n. 23991/2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto di agenzia, l’art. 1750, comma 4, c.c., nel porre la regola inderogabile secondo cui i termini di preavviso devono essere gli stessi per le due parti del rapporto, esprime un precetto materiale che vieta pattuizioni che alterino la parità delle parti in materia di recesso. È pertanto nullo per frode alla legge (art. 1344 c.c.) il patto che contempli, in aggiunta all’obbligo di pagare l’indennità di mancato preavviso, una clausola penale eccessivamente onerosa, la quale incida in maniera significativa sulla normale facoltà di recedere di una delle parti, limitandola fortemente. La valutazione dell’eccessiva onerosità della penale deve tenere conto non solo del suo ammontare, ma anche della durata del vincolo e della circostanza che essa operi a senso unico, a carico del solo agente, lasciando impregiudicata la pretesa del maggior danno.

Il Fatto

La società preponente aveva stipulato con il promotore finanziario un patto aggiunto al contratto di agenzia, in forza del quale la Banca assegnava all’agente un portafoglio clienti. In contropartita, il promotore si obbligava, per quarantotto mesi, a non recedere dal rapporto (salvo giusta causa) e a non cedere il portafoglio. Era altresì prevista una clausola penale di € 350.000,00 a carico del solo agente in caso di violazione di tali obblighi, salvo il risarcimento del maggior danno. In seguito al recesso del promotore, la Banca agiva per il pagamento della penale e dell’indennità sostitutiva del preavviso. Il Tribunale di Firenze, in opposizione a decreto ingiuntivo, dichiarava nulla la clausola penale, condannando l’agente al solo pagamento dell’indennità di mancato preavviso e della restituzione degli anticipi. La Corte d’Appello di Firenze confermava la decisione. La Banca proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Con il primo motivo, la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente interpretato la volontà delle parti. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo infondato, osservando che la Corte d’appello aveva correttamente interpretato il patto aggiunto, valorizzando la circostanza che l’obbligo di non recedere e la penale erano posti esclusivamente a carico del promotore, mentre la Banca non si era assunta alcun corrispondente vincolo di stabilità. L’interpretazione, in quanto conforme ai canoni ermeneutici legali e basata su un accertamento di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità.

Quanto al secondo motivo, con cui si censurava la violazione dell’art. 1750, comma 4, c.c., la Corte ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui tale norma, nel prescrivere l’identità dei termini di preavviso per entrambe le parti, esprime un principio di parità che non può essere eluso mediante pattuizioni accessorie che, di fatto, limitino in modo significativo la facoltà di recesso di uno dei contraenti. La clausola penale in esame, oltre a essere di importo rilevante (€ 350.000,00), operava per un periodo di 48 mesi e lasciava impregiudicata l’azione per il maggior danno, con la conseguenza che il suo effetto congiunto con l’obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso comprimeva in modo eccessivo e unilaterale la libertà di recesso dell’agente.

La Corte ha richiamato i precedenti di legittimità (Cass. n. 24478/2021, Cass. n. 24274/2006, Cass. n. 14048/2025) che hanno affermato la nullità per frode alla legge (art. 1344 c.c.) di clausole penali di tal fatta, in quanto dirette a eludere il precetto inderogabile dell’art. 1750, comma 4, c.c. La decisione della Corte d’appello è stata quindi ritenuta conforme a tale orientamento, avendo correttamente individuato lo squilibrio contrattuale e la funzione elusiva della penale rispetto alla disciplina legale del recesso. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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