Confisca di prevenzione: il terzo interessato necessita di procura speciale (Cass. pen. n. 13311/2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione patrimoniale, il terzo interessato, titolare di posizioni esclusivamente civilistiche, può stare in giudizio soltanto per il tramite di un difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen. La procura speciale conferita per proporre appello non estende automaticamente i propri effetti al successivo ricorso per cassazione, operando la presunzione di efficacia della procura per un solo grado del processo. La mancanza di una specifica procura speciale per il giudizio di legittimità determina l’inammissibilità del ricorso del terzo interessato. Tale disciplina si applica anche se il terzo non rientra espressamente tra i soggetti elencati dall’art. 100 cod. proc. pen., essendo la sua posizione processuale ad essi equiparabile.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli aveva confermato la confisca di prevenzione di un’autovettura formalmente intestata alla ricorrente ma ritenuta riconducibile al coniuge sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale. Secondo i giudici di merito, l’intestazione del veicolo aveva carattere fittizio e l’acquisto era stato effettuato mediante risorse provenienti da attività illecite riferibili al soggetto proposto.

La terza interessata ha proposto ricorso per cassazione contestando sia la riconducibilità del bene al coniuge sia la valutazione delle proprie risorse economiche. In particolare, sosteneva di disporre di provviste autonome e indicava, tra le fonti di finanziamento, una rilevante eredità e il ricavato della vendita di un’altra autovettura.

La Motivazione della Corte

La Cassazione non esamina il merito delle censure e dichiara il ricorso inammissibile per difetto della necessaria procura speciale. La Corte chiarisce che il terzo interessato, diversamente dal soggetto direttamente sottoposto all’azione penale o alla misura di prevenzione, è portatore di un interesse di natura civilistica e non può stare personalmente in giudizio. È quindi necessario il patrocinio di un difensore munito di procura speciale alle liti.

La Corte precisa inoltre che la procura rilasciata per un precedente grado di giudizio non può essere utilizzata per il ricorso per cassazione. L’art. 100, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce infatti una presunzione di efficacia della procura limitata a un solo grado del processo. Nel caso esaminato risultava conferita soltanto una procura speciale per l’impugnazione del decreto del Tribunale di Napoli, mentre mancava un autonomo conferimento riferito al giudizio di legittimità.

La posizione del terzo interessato viene equiparata, sotto questo profilo, a quella degli altri soggetti portatori di pretese esclusivamente civilistiche, indipendentemente dal fatto che non sia espressamente menzionato nell’elenco contenuto nell’art. 100 cod. proc. pen. L’assenza della procura speciale necessaria rende quindi il ricorso inammissibile senza esame delle questioni relative alla provenienza delle risorse e alla titolarità effettiva del bene. Alla declaratoria seguono la condanna alle spese processuali e il versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

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Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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