L’esenzione da revocatoria ex art. 13 Reg. (CE) 1346/2000 è eccezione in senso stretto (Cass. civ. Sez. I n. 26726 del 04.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il convenuto in un’azione revocatoria fallimentare che invochi l’esenzione a termini dell’art. 13 Reg. (CE) n. 1346/2000, assumendo che l’atto sia soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso da quello di apertura della procedura, deve proporre tale difesa nel termine di decadenza previsto per le eccezioni in senso stretto. L’invocazione della predetta esenzione, difatti, non si risolve nella richiesta di applicazione di una normativa straniera, ma è funzionale all’allegazione di un fatto impeditivo all’accoglimento della domanda, rimessa alla disponibilità della parte in quanto presuppone l’esercizio di un diritto potestativo. Tale deduzione, fondata sull’interpretazione di una clausola contrattuale che richiama la legge di altro Stato contraente, non è rilevabile d’ufficio dal giudice e amplia la causa petendi, sicché deve essere tempestivamente allegata dalla parte interessata.
Il Fatto
Una società, già in amministrazione straordinaria e poi dichiarata fallita, aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia una società di navigazione, proponendo nei suoi confronti un’azione revocatoria ex art. 67, secondo comma, l. fall. relativamente ai pagamenti eseguiti nel semestre anteriore alla dichiarazione di insolvenza, per complessivi € 447.740,27, aventi ad oggetto i canoni di un contratto di noleggio marittimo.
La società convenuta aveva invocato, con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ., la clausola di esonero dall’azione revocatoria di cui all’art. 13 Reg. (CE) n. 1346/2000, assumendo che i pagamenti erano stati effettuati in adempimento di un contratto soggetto al diritto inglese, la cui normativa avrebbe escluso l’operatività della revocatoria. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’Appello di Venezia aveva confermato la decisione, ritenendo la predetta eccezione tardiva in quanto qualificabile come eccezione in senso stretto e, come tale, non rilevabile d’ufficio. Avverso tale sentenza la società di navigazione ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel decidere il ricorso, ha in primo luogo confermato la natura di lex specialis del Reg. (CE) n. 1346/2000 rispetto alle norme di diritto internazionale privato, incluso il Regolamento Roma-I, richiamando i propri precedenti e la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. Ha quindi rilevato che, ai sensi dell’art. 4, par. 2, lett. m) Reg. cit., l’azione revocatoria è disciplinata dal diritto interno della procedura concorsuale, ma che l’art. 13 della medesima disciplina prevede un’eccezione, ove chi ha beneficiato dell’atto dimostri che lo stesso è soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso da quello di apertura e che tale legge non consente di impugnarlo con alcun mezzo.
La Suprema Corte ha escluso che l’invocazione dell’esenzione configuri una semplice richiesta di applicazione del diritto straniero, rilevabile d’ufficio. Al contrario, l’applicazione della legge di altro Stato contraente è funzionale all’allegazione di un fatto complessivamente impeditivo dell’azione, la cui deduzione è rimessa alla disponibilità della parte, in quanto presuppone l’esercizio di un diritto potestativo e richiede la specificazione delle circostanze impeditive che solo la parte conosce. Tale allegazione amplia la causa petendi e si fonda sull’interpretazione della clausola contrattuale, sicché integra gli estremi dell’eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio e soggetta alle relative preclusioni.
La Corte ha infine escluso un contrasto della soluzione adottata con i principi di effettività ed equivalenza del diritto dell’Unione Europea, in quanto le preclusioni processuali sono compatibili con il principio di effettività, e la soluzione applicata è in linea con la giurisprudenza interna in materia di esenzioni da revocatoria fallimentare. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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