Emendatio libelli in opposizione a decreto ingiuntivo e qualificazione del rapporto (Cass. civ. Sez. II n. 25730 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda proposta dall’opposto con la memoria ex art. 183, quinto comma, cod. proc. civ. che, lasciando immutati il petitum e i fatti già acquisiti al giudizio, si limiti a recepire la qualificazione giuridica del rapporto introdotta dall’opponente, costituisce emendatio libelli e non domanda nuova. Essa non aggiunge al thema decidendum alcun elemento che l’opponente non vi abbia già portato e non richiede, pertanto, una riconvenzionale di quest’ultimo. La qualificazione del contratto, fondata sulla ricostruzione della comune volontà delle parti e sull’apprezzamento delle risultanze istruttorie, è riservata al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizio di motivazione. L’art. 1655 cod. civ. richiede l’organizzazione dei mezzi e la gestione a proprio rischio, non una determinata qualificazione dell’impresa.
Il Fatto
Un agronomo, titolare di un’azienda agricola ortoflorovivaistica, aveva curato la sistemazione a verde degli spazi esterni di una villa sulla base di una relazione illustrativa che preventivava il costo delle opere, compresa la direzione dei lavori. La committente, lamentando il mancato conseguimento dei risultati promessi, interruppe il rapporto e propose opposizione ai decreti ingiuntivi ottenuti dall’agronomo e dalla ditta che aveva realizzato l’impianto di irrigazione.
Dopo la riunione delle cause il Tribunale revocò i decreti, qualificò il rapporto come appalto e dichiarò inammissibile la domanda subordinata proposta dall’opposto con la memoria ex art. 183 cod. proc. civ. La Corte d’appello confermò la decisione. L’agronomo ricorse per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi — la qualificazione del rapporto e la conferma della condanna risarcitoria — sono rigettati. La Corte ribadisce che la qualificazione del contratto è riservata al giudice di merito: il ricorso non individua alcun canone ermeneutico violato e sollecita solo una diversa lettura dei documenti e delle deposizioni. Non sussiste motivazione apparente, avendo la Corte territoriale esposto le ragioni della qualificazione, che superano il minimo costituzionale (Cass. SU 8053/2014).
Quanto all’assunto che l’appaltatore debba essere imprenditore commerciale o artigiano, l’art. 1655 cod. civ. richiede l’organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a proprio rischio, non una determinata qualificazione dell’impresa. Sul risarcimento, il giudice che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio assolve l’obbligo di motivazione con il richiamo a esse. Non ricorre un contrasto fra consulenze che imponesse una motivazione della scelta, poiché l’accertamento tecnico preventivo descriveva lo stato dei luoghi a una data anteriore. La regola sull’onere della prova è violata solo quando il giudice attribuisca l’onere a una parte diversa da quella gravata, non quando ritenga assolto l’onere sulla base delle prove acquisite.
È invece fondato il terzo motivo. Rigettato il primo, diviene definitivo l’accertamento dell’appalto e si verifica la condizione cui l’opposto aveva subordinato la domanda. Al giudizio si applica l’art. 183 cod. proc. civ. nel testo anteriore alle modifiche del d.l. n. 35 del 2005, che consentiva di precisare e modificare domande ed eccezioni. La domanda proposta con la memoria non è nuova: il petitum resta la condanna al pagamento della medesima somma, la vicenda sostanziale è la stessa, i fatti sono quelli introdotti dall’opponente con l’atto di opposizione. Muta solo la qualificazione giuridica, che spetta in ogni caso al giudice. Si tratta dunque di emendatio libelli (Cass. SU 12310/2015).
Ne discende l’erroneità di entrambe le ragioni della declaratoria di inammissibilità. Il richiamo al termine della comparsa di costituzione ex art. 167 cod. proc. civ. e la necessità di una riconvenzionale dell’opponente (Cass. 5415/2019) presuppongono una domanda nuova e riconvenzionale, che tale non è. Le Sezioni Unite n. 26727 del 2024 hanno peraltro superato l’indirizzo che subordinava le domande dell’opposto a una riconvenzionale dell’opponente. La regola per cui l’opposto deve proporre nella comparsa di risposta le domande alternative a quella monitoria resta fuori dal campo della domanda che, lasciando fermi petitum e fatti, recepisce la qualificazione giuridica introdotta dall’opponente.
La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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