Diritto all’oblio: danno risarcibile anche senza prova diretta (Cass. civ. n. 6433/2026)
Principi di diritto (Massima)
La lesione del diritto all’oblio, conseguente alla mancata tempestiva deindicizzazione di dati personali relativi a un procedimento penale conclusosi con declaratoria di estinzione del reato, integra un danno non patrimoniale risarcibile. L’esistenza del pregiudizio, ivi compreso quello alla reputazione e alla riservatezza, può essere provata anche mediante presunzioni semplici, valorizzando la diffusione della notizia, la sua non attualità e la posizione sociale del soggetto. La motivazione che si limiti ad affermare l’assenza di prova del danno senza esaminare le allegazioni di parte è apparente e determina la nullità della sentenza.
Il Fatto
Un soggetto, prosciolto per prescrizione in un procedimento penale con sentenza del 07/03/2022, chiedeva a un motore di ricerca la deindicizzazione di articoli online che riportavano la vicenda, ormai superata. La società provvedeva solo parzialmente e dopo oltre un anno, limitandosi a rimuovere alcuni URL solo dopo la notifica del ricorso. Il Tribunale di Roma, pur riconoscendo la violazione del diritto all’oblio, respingeva la domanda di risarcimento del danno per mancanza di prova del pregiudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, censurando la decisione del Tribunale per motivazione apparente e contraddittoria. Il giudice di merito aveva affermato l’esistenza dell’illecito («il comportamento del resistente ha violato il diritto all’oblio del ricorrente») ma aveva poi negato il risarcimento con una formula generica, senza esaminare le specifiche allegazioni della parte in ordine alla natura offensiva degli articoli e alla loro diffusione.
La Suprema Corte ha ribadito che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto all’oblio può essere accertato anche attraverso il ricorso alle presunzioni semplici (art. 2729 c.c.), considerando elementi quali la diffusione della notizia, la sua non attualità e la posizione sociale del soggetto leso. La mancanza di un’analisi di tali elementi e la mera affermazione dell’assenza di prova del danno integrano un vizio di motivazione che rende la sentenza nulla per error in procedendo, in quanto la motivazione, pur graficamente esistente, non rende percepibile il ragionamento seguito dal giudice. La causa è stata rinviata al Tribunale di Roma in diversa composizione per un nuovo esame della domanda risarcitoria e la liquidazione delle spese.
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