Improcedibilità per superamento dei termini: il dies a quo decorre dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione (Cass. pen. Sez. V n. 27170 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di appello, ai sensi dell’art. 344-bis cod. proc. pen., il termine decorre dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado, maggiorato del termine dilatorio di novanta giorni. Qualora l’impugnazione sia stata proposta entro il 31 dicembre 2024, il termine è maggiorato di tre anni rispetto a quello ordinario, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge n. 134/2021. Ne consegue che la declaratoria di improcedibilità può essere pronunciata solo se la sentenza di appello sia intervenuta dopo la scadenza di tale termine maggiorato.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Castrovillari per i reati di cui agli artt. 497-bis cod. pen. e 186, comma 7, cod. strada. La Corte di appello di Catanzaro aveva confermato la sentenza di primo grado. Avverso tale pronuncia, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo plurimi motivi di doglianza. In particolare, con il primo motivo si eccepiva la nullità della sentenza di primo grado, asseritamente depositata in data anteriore all’udienza di discussione; con il secondo motivo si lamentava la mancata declaratoria di improcedibilità per scadenza dei termini di durata del giudizio di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati i motivi di ricorso, li ha ritenuti infondati o inammissibili. Quanto al primo motivo, relativo alla pretesa anticipata formazione della sentenza di primo grado, la Corte ha rilevato che il deposito della motivazione era avvenuto in data 19 aprile 2023, come attestato dal sistema informatico SICP, e non in data anteriore all’udienza di discussione tenutasi il 5 aprile 2023. Ne è derivata l’insussistenza della dedotta nullità, in quanto non era stata provata alcuna lesione del diritto al contraddittorio.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha escluso la maturazione dei termini di durata massima del giudizio di appello. Individuato il dies a quo nel 19 luglio 2023, risultante dal computo del termine di quindici giorni per il deposito della motivazione e del termine dilatorio di novanta giorni, e applicato il termine maggiorato di tre anni di cui alla disciplina transitoria dell’art. 2, comma 4, della legge n. 134/2021, la scadenza era stata fissata al 19 luglio 2026. La sentenza di appello, depositata il 14 gennaio 2026, era quindi intervenuta prima della scadenza del termine, rendendo insussistente la condizione per la declaratoria di improcedibilità.
Quanto alla dedotta nullità della notifica del decreto di citazione in appello, la Corte, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 42792 del 2001, ha verificato che l’atto era stato notificato al difensore domiciliatario in data 17 ottobre 2025, risultando così regolarmente instaurato il contraddittorio. I motivi terzo e quarto sono stati, invece, dichiarati inammissibili. Il terzo, in quanto volto a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, è stato ritenuto privo di specifica attinenza ai vizi denunciabili in sede di legittimità. Il quarto, relativo al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è stato considerato generico e manifestamente infondato, essendo la motivazione della Corte territoriale ancorata alla significativa gravità complessiva delle condotte.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 497-bis c.p.
- Art. 344-bis c.p.p. – Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione