| 

Ratifica tacita del falso procuratore da atto redatto per fini conseguenziali (Cass. civ. Sez. 2 n. 37724 del 01.12.2021)

Principi di diritto (Massima)
La ratifica prevista dall’art. 1399 cod. civ. è un atto unilaterale ricettizio, mediante il quale il soggetto falsamente rappresentato manifesta all’altro contraente, senza bisogno di formule sacramentali ma in modo chiaro e inequivoco e nella forma eventualmente richiesta per il contratto, la volontà di fare propri gli effetti del negozio concluso in suo nome dal falsus procurator. La ratifica può essere manifestata anche tacitamente e, per i contratti soggetti a forma scritta ad substantiam, può risultare da un atto redatto per fini conseguenziali alla stipulazione del negozio, che manifesti in modo inequivoco la volontà del dominus incompatibile con il rifiuto dell’operato del rappresentante senza potere. Il difetto del potere rappresentativo, risultante dagli atti, deve essere rilevato dal giudice anche in mancanza di una specifica richiesta di parte.

Il Fatto

Con riferimento a un contratto preliminare del 2006, il Tribunale di Termini Imerese rigettava la domanda del promissario acquirente volta a far dichiarare l’inefficacia del contratto, dichiarava legittimo il recesso del promittente venditore e lo abilitava a trattenere la caparra. Il giudice di primo grado osservava che il promittente venditore aveva concluso il preliminare quale procuratore di un soggetto, a sua volta procuratore del proprietario, e che l’attore non aveva eccepito la carenza di procura, rilevando altresì che il proprietario aveva poi conferito al primo una procura a vendere con ratifica del precedente operato.

La Corte d’appello di Palermo riformava la sentenza, ritenendo evidente il difetto di potere rappresentativo, non potendo il rappresentante di un soggetto avvalersi a sua volta di un proprio rappresentante. La corte di merito escludeva inoltre che la procura a vendere successivamente rilasciata potesse costituire ratifica del preliminare, trattandosi di attività giuridica ancora da compiersi. Per la cassazione della sentenza proponeva ricorso il promittente venditore, mentre l’altra parte resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo, con il quale il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 1398 cod. civ., sostenendo che il difetto del potere rappresentativo avrebbe potuto essere eccepito solo dal rappresentato e non dall’altro contraente. Il motivo è stato ritenuto infondato: il giudice deve tener conto dell’assenza del potere rappresentativo, risultante dagli atti, anche in mancanza di una specifica richiesta di parte, in conformità con Sezioni Unite n. 11377 del 2015.

Il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 1399 cod. civ., censurando la sentenza per aver negato l’efficacia di ratifica della procura a vendere, senza considerare che essa conteneva un’apposita previsione di ratifica dell’operato già compiuto nell’interesse del mandante. Il motivo è stato accolto. La Corte ha richiamato la natura di atto unilaterale ricettizio della ratifica, che non richiede formule sacramentali ma deve essere manifestata in modo chiaro e inequivoco. Ha tuttavia precisato che non può ravvisarsi ratifica in una procura a vendere conferita in epoca successiva alla stipulazione, per l’evidente conflitto concettuale tra le due manifestazioni di volontà, l’una rivolta al passato e l’altra al futuro, come già affermato da Cass. n. 5040 del 1987.

La Corte ha però aggiunto che la ratifica può essere manifestata anche tacitamente, come da Cass. n. 3071 del 1998, e che, per i contratti soggetti a forma scritta ad substantiam, essa non richiede che il dominus manifesti per iscritto espressamente la volontà di fare proprio il contratto, potendo essere implicita e risultare da un atto che, redatto per fini conseguenziali alla stipulazione, manifesti in modo inequivoco la volontà incompatibile con il rifiuto dell’operato del rappresentante senza potere, secondo Cass. n. 11123 del 1991. Quanto al carattere ricettizio, la ratifica può essere indirizzata anche a soggetti diversi dall’altro contraente e acquistare efficacia a seguito della conoscenza che il terzo ne abbia avuta, come da Cass. n. 1826 del 1973 e n. 2259 del 1971.

In conclusione, la Corte d’appello non poteva disconoscere l’efficacia di ratifica della successiva procura a vendere, ma avrebbe dovuto considerare l’ulteriore dichiarazione in essa contenuta riguardante la ratifica degli atti comunicati dai procuratori. Nella misura in cui gli atti ratificati implicavano il contratto preliminare, gli stessi avrebbero potuto configurarsi quale ratifica tacita del preliminare medesimo. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1398 c.c.

Tutte le 28 sentenze sull'art. 1398 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *