Clausole vessatorie: necessaria la doppia sottoscrizione, non basta l’evidenziazione (Cass. civ. n. 32731 del 24.11.2023)
Principi di diritto (Massima)
La prescrizione della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, cod. civ., è rispettata solo quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione. Non è sufficiente che la singola clausola risulti evidenziata nel contesto contrattuale se la sottoscrizione è unica, né rilevano la sua collocazione immediatamente prima della firma o la stampa in caratteri tipografici evidenziati. Tale principio si applica anche in caso di ratifica del contratto concluso dal rappresentante senza potere.
Il Fatto
Una società, nel 2005, otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di un’altra società per il pagamento di corrispettivi dovuti in forza di un contratto di commissione pubblicitaria, tacitamente rinnovato, e di interessi di mora pattuiti. L’opponente, nel giudizio di opposizione, eccepiva l’incompetenza territoriale del giudice adito e la nullità delle clausole vessatorie – rinnovo automatico, interessi e foro derogato – per mancata specifica approvazione per iscritto. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’appello confermava la sentenza, ritenendo sufficiente l’apposizione dell’unica sottoscrizione in calce alle condizioni generali.
La Motivazione della Corte
Avverso la sentenza d’appello, la società proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 1341 cod. civ. in relazione alla clausola di deroga alla competenza territoriale.
La Corte ha ritenuto il motivo fondato, richiamando il consolidato orientamento nomofilattico secondo cui l’esigenza di specifica approvazione scritta impone che le clausole onerose abbiano autonoma collocazione e siano seguite da distinta sottoscrizione. La mera evidenziazione tipografica o la collocazione prima della firma non equivalgono alla doppia sottoscrizione richiesta dall’art. 1341 cod. civ..
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, non essendo sufficiente la sottoscrizione unica del contratto per ritenere approvate le clausole vessatorie, con conseguente necessità per il giudice di rinvio di verificare la nullità delle stesse e di determinare il foro competente secondo i criteri generali di cui agli artt. 19 e 20 cod. proc. civ..
Il secondo motivo, relativo all’estensione della ratifica tacita alle clausole vessatorie, è stato dichiarato assorbito, essendo pregiudiziale la verifica della loro specifica approvazione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1341 c.c. – Condizioni generali di contratto
- Art. 19 c.p.c. – Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute
- Art. 20 c.p.c. – Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione