Tardività del ricorso per cassazione per decorrenza del termine breve dalla notifica della prima impugnazione (Cass. civ. Sez. II n. 317 del 05.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La procura speciale per il ricorso per cassazione è valida solo se rilasciata in data successiva alla pubblicazione del provvedimento impugnato, rispondendo tale prescrizione all’esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa. Nel caso di proposizione di più impugnazioni contro lo stesso provvedimento davanti a giudici diversi, la notifica della prima impugnazione equivale a notifica ad istanza di parte del provvedimento impugnato e fa decorrere il termine breve d’impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ., per cui la seconda impugnazione è inammissibile per tardività se non proposta entro quel termine. Il reclamo ex art. 739, primo comma, cod. proc. civ. è previsto solo contro i decreti emessi in camera di consiglio dal Tribunale e non contro quelli emessi dalla Corte d’Appello; il provvedimento contenzioso, anche se assoggettato a rito camerale, per la designazione del coerede subentrante nell’assegnazione e per la tacitazione dei coeredi esclusi incide su posizioni di diritto soggettivo, ha natura sostanziale di sentenza ed è ricorribile in Cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost. L’attività del difensore svolta senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome dichiari di agire non riverbera alcun effetto sulla parte e legittima la condanna del legale, quale falsus procurator, al pagamento delle spese del giudizio, in solido con la parte solo per la posizione per cui la procura sia valida.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla divisione giudiziale dei beni di un coltivatore diretto, deceduto nel 1981, tra i figli e la vedova. Un fondo rustico, soggetto a vincolo di indivisibilità ai sensi della legge n. 1078/1940, era stato oggetto di contrapposte domande: da un lato la divisione, dall’altro l’assegnazione in favore di una delle eredi, quale coltivatrice diretta. Dopo una complessa sequenza di gradi di giudizio e successioni mortis causa, la Corte d’Appello di Salerno respingeva con decreto la domanda di assegnazione del fondo. Avverso tale decreto venivano proposti due rimedi: un reclamo alla stessa Corte d’Appello ex art. 739 cod. proc. civ., notificato il 2.5.2019, e, successivamente, ricorso per cassazione, notificato tra l’1.10.2019 e il 7.10.2019.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato il difetto di valida procura speciale per due delle ricorrenti: il mandato richiamato, conferito per il giudizio di appello, era stato rilasciato in data anteriore alla pubblicazione del decreto impugnato e non conteneva specifico riferimento al giudizio di legittimità. Tale procura, pertanto, non poteva valere come procura speciale per il ricorso in cassazione, che deve essere necessariamente successiva al provvedimento impugnato. L’invalidità non inficiava, invece, la posizione del terzo ricorrente, munito di procura valida.
La Corte ha quindi escluso che potesse configurarsi litispendenza con il procedimento camerale pendente davanti alla Corte d’Appello. L’istituto tende ad impedire il simultaneo esercizio della funzione giurisdizionale sulla stessa controversia da parte di più giudici competenti a decidere e non opera quando contro il medesimo provvedimento vengano proposti due diversi rimedi impugnatori, dei quali uno solo previsto dalla legge. Poiché il reclamo ex art. 739 cod. proc. civ. è previsto solo contro i decreti del Tribunale, non contro quelli della Corte d’Appello, il provvedimento impugnato — avente natura sostanziale di sentenza — era ricorribile esclusivamente in cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost.
L’ostacolo alla pronuncia nel merito derivava, invece, dalla tardività del ricorso. Il ricorrente aveva notificato il reclamo alla Corte d’Appello il 2.5.2019: tale notifica, essendo intervenuta per prima, equivaleva a notifica ad istanza di parte del provvedimento impugnato e faceva decorrere il termine breve di sessanta giorni ex art. 325 cod. proc. civ.. Il ricorso per cassazione, notificato solo nell’ottobre 2019, era stato proposto quando il termine era ormai decorso ed era pertanto inammissibile.
Quanto alle spese processuali, la Corte, richiamando le Sezioni Unite n. 10706/2006, ha affermato la responsabilità personale del difensore per l’attività svolta senza valida procura per due delle ricorrenti, qualificabile come attività di falsus procurator, con condanna dello stesso in solido con la parte per la quale la procura era valida, e con attribuzione della quota spettante alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato direttamente in favore di quest’ultimo.
Nota della Redazione
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