Il falsus procurator nel procedimento prefallimentare determina contumacia e non nullità del contraddittorio (Cass. civ. Sez. I n. 20768 del 18.07.2023)

Principi di diritto (Massima)
La costituzione nel procedimento di istruttoria prefallimentare di un soggetto privo del potere di rappresentare la società, in quanto la nomina non è ancora stata iscritta nel Registro delle Imprese, non integra un vizio di nullità dell’intero processo per violazione del diritto al contraddittorio e alla difesa della parte chiamata a contraddire. Tale fattispecie si configura solo quando la parte non sia stata regolarmente citata per difetto della vocatio in ius o per inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo. La costituzione del falsus procurator determina invece una situazione di sostanziale contumacia della società, con la sola conseguenza dell’inutilizzabilità, ai fini dell’accertamento dello stato di insolvenza, dei fatti ricavabili dalle sue difese. La mancata convocazione personale del legale rappresentante in camera di consiglio non è prevista dall’art. 15, terzo comma, legge fall. e non determina alcuna nullità.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Salerno aveva rigettato il reclamo ex art. 18 legge fall. proposto dal già Presidente del Consiglio di Amministrazione di una società posta in liquidazione giudiziale, avverso la sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania su istanza di una creditrice. Il reclamante deduceva, tra l’altro, la nullità del procedimento di istruttoria prefallimentare per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa della società, poiché in quella sede si era costituito il liquidatore giudiziale in nome e per conto della fallenda, benché la sua nomina non fosse ancora stata iscritta al Registro delle Imprese. La corte del merito aveva ritenuto tali censure tardive e il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi, riconoscendo la correttezza della premessa posta dal ricorrente: il liquidatore, di nomina assembleare o giudiziale, è investito del potere di rappresentare la società, anche in giudizio, solo dalla data dell’iscrizione della nomina nel Registro delle Imprese. Tuttavia, ha precisato che l’irrituale costituzione in sede prefallimentare di un soggetto privo del potere di rappresentanza non ha dato luogo a un vizio rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.

Il vizio di nullità dell’intero processo per violazione del contraddittorio si configura, infatti, solo quando la parte chiamata a contraddire non sia stata regolarmente citata, per difetto della vocatio in ius o per inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo. Nel caso di specie, invece, il rapporto processuale era stato regolarmente instaurato, essendo l’istanza di fallimento stata notificata alla società secondo le modalità previste dall’art. 15, terzo comma, legge fall., senza alcuna contestazione sul punto da parte del ricorrente.

La Corte ha poi escluso che l’art. 15, terzo comma, legge fall. imponga la notificazione personale dell’istanza e del decreto di fissazione dell’udienza al legale rappresentante della fallenda. Il ricorrente, avendo ricevuto rituale notifica, avrebbe ben potuto costituirsi in nome e per conto della società, contestando il difetto di rappresentanza del liquidatore. Deponeva in tal senso anche la circostanza che il ricorrente aveva personalmente depositato documenti in sede prefallimentare, mostrando piena conoscenza del procedimento, e che la mancata costituzione era imputabile a una sua precisa scelta processuale.

La costituzione del falsus procurator ha quindi determinato una situazione di sostanziale contumacia della società, con la sola conseguenza dell’inutilizzabilità dei fatti ricavabili dalle sue difese, ma non ostativa all’accertamento dello stato di insolvenza. La Corte ha infine rilevato che, ove si fosse trattato di una nullità, questa sarebbe stata sanata ai sensi dell’art. 161 cod. proc. civ., essendo l’insolvenza provata in base allo squilibrio tra attività e passività emergente dalla situazione contabile depositata dal ricorrente. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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