Prescrizione azione ex art. 2932 c.c. interrotta dal riconoscimento del diritto (Cass. civ. Sez. II n. 12148 del 01.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’effetto interruttivo della prescrizione di cui all’art. 2944 c.c. prescinde dalla natura, potestativa o creditoria, del diritto su cui incide. Esso opera pertanto anche in relazione all’azione di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., non essendo configurabile alcun ostacolo di diritto positivo o dogmatico a che il riconoscimento del diritto, compiuto da colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, produca il suo effetto interruttivo. Detto riconoscimento deve essere consapevole, inequivoco e manifestato in modo idoneo ad essere apprezzato come tale. In tema di contratto preliminare, i comportamenti del promittente venditore implicanti il riconoscimento dei diritti nascenti dal preliminare in favore del promissario acquirente sono idonei a interrompere la prescrizione dell’azione ex art. 2932 c.c., non essendo la citazione l’unico atto a tal fine idoneo.

Il Fatto

Nel 2008 la promissaria acquirente di un immobile conveniva in giudizio il promittente venditore e i proprietari del suolo, chiedendo l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del contratto preliminare stipulato nel 1993 e, in subordine, la risoluzione per inadempimento con restituzione del prezzo e risarcimento dei danni. La domanda principale veniva rigettata dal Tribunale per intervenuta prescrizione e per difetto di legittimazione passiva dei proprietari, con declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento del promittente venditore.

La Corte d’appello, riformando la sentenza, escludeva l’inadempimento del promittente venditore, qualificato quale falsus procurator dei proprietari che ne avevano ratificato l’operato, e rigettava gli appelli incidentali, ritenendo prescritto il diritto a ottenere la stipula del definitivo in quanto l’inerzia della promissaria acquirente non era stata interrotta dall’esercizio dell’azione giudiziaria entro il termine decennale. Avverso tale decisione la promissaria acquirente proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che la prescrizione dell’azione ex art. 2932 c.c. potesse essere interrotta solo con la proposizione della domanda giudiziale. La Corte distrettuale aveva, infatti, qualificato il diritto di cui all’art. 2932 c.c. come diritto potestativo a necessario esercizio giudiziale, con la conseguenza che la cessazione dello stato di inerzia del titolare sarebbe potuta conseguire solo al compimento dell’atto che ne costituisce a un tempo esercizio e attuazione.

La Suprema Corte ha ritenuto questa tesi erronea, evidenziando come la Corte di appello abbia falsamente applicato l’art. 2943 c.c. in luogo dell’art. 2944 c.c. Il giudice del merito, prima di valutare la condotta del titolare del diritto diretto a interrompere la prescrizione, avrebbe dovuto accertare se il termine fosse stato già interrotto dal riconoscimento del diritto da parte del soggetto contro il quale il diritto stesso poteva essere fatto valere. Tale effetto interruttivo, infatti, prescinde dalla natura, potestativa o creditoria, del diritto su cui incide e non incontra ostacoli, né di diritto positivo né dogmatici, nel caso dell’azione ex art. 2932 c.c.

La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza che ha espressamente riconosciuto l’operatività dell’art. 2944 c.c. nel contesto del contratto preliminare, affermando che i comportamenti del promittente venditore implicanti il riconoscimento dei diritti nascenti dal preliminare sono idonei a interrompere la prescrizione, non essendo la citazione l’unico atto interruttivo. La Corte distrettuale, argomentando erroneamente, si era preclusa l’esame delle circostanze di fatto dedotte dalla promissaria acquirente come idonee a integrare il riconoscimento del diritto (immissione nel possesso nel 1996, scrittura privata del 1998).

La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, affinché proceda all’esame delle circostanze dedotte e verifichi se esse integrino un riconoscimento del diritto idoneo a interrompere il corso della prescrizione. È stato dichiarato assorbito il ricorso incidentale, concernente la decorrenza degli interessi sulla somma da restituire.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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